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È sottoposto alla Corte Costituzionale l’esame della legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 là dove prevede che la prescrizione dei reati resti sospesa dal 9 marzo all’11 maggio 2020
Il 29 maggio 2019 la deputata Emanuela Rossini (gruppo Misto – Minoranze Linguistiche) ha posto una interrogazione al Ministro della Giustizia sul punto e il Ministro della Giustizia Alfonso Buonafede ha risposto facendo riferimento a due ordinanze della Corte
La Corte di Cassazione con la sentenza 3709 dell’8/2/2019, aveva considerato nulla la notifica a mezzo Pec effettuata all'indirizzo digitale dell’avvocato difensore tratto dal registro INI-PEC, la Corte indicava quale unico indirizzo digitale valido a tale fine quello risultante dal registro ReGindE
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 206/2017 torna di nuovo sull’art. 516 del Codice di procedura penale e ne dichiara l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.”
Il Regolamento ha adeguato alle esigenze attuali dell’Avvocatura gli istituti assistenziali affiancando alle tutele già esistenti (welfare passivo: aiuti economici per malattia, infortunio, calamità naturali) le nuove tutele assistenziali (welfare attivo) che mirano ad agevolare l’accesso e l’esercizio della professione, la conciliazione tra lavoro e famiglia, l’eventualità di assistenza e cura a familiari in difficoltà.
Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.