Carlo Maria Binni

Sentenza Corte Costituzionale n. 206/2017

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 206/2017 torna di nuovo sull’art. 516 del Codice di procedura penale e ne dichiara l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.”

Il nuovo Regolamento dell'Assistenza


Il Regolamento ha adeguato alle esigenze attuali dell’Avvocatura gli istituti assistenziali affiancando alle tutele già esistenti (welfare passivo: aiuti economici per malattia, infortunio, calamità naturali) le nuove tutele assistenziali (welfare attivo) che mirano ad agevolare l’accesso e l’esercizio della professione, la conciliazione tra lavoro e famiglia, l’eventualità di assistenza e cura a familiari in difficoltà.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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