Il padre adottivo ha diritto all’indennità di maternità

di Giancarlo Renzetti

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La Corte di Cassazione con la sentenza n.10282 del 27.4.2018 ha riconosciuto che il padre adottivo libero professionista ha diritto all’indennità di maternità in alternativa alla madre, anche quando questa vi ha rinunciato. La Corte di legittimità ha riconosciuto l’efficacia precettiva delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 385 del 2010 e 105 del 2018) pur in assenza di interventi integrativi del legislatore attuativi del principio di eguaglianza affermato nelle sentenze.

Il padre adottivo libero professionista ha pertanto piena titolarità ad avere l’indennità di maternità in alternativa alla madre, anche quando questa vi ha rinunciato. Nessuna norma a tutela dei padri adottivi liberi professionisti è stata introdotta nell’ordinamento. Gli interventi legislativi tra cui il c.d. jobs act ( art,13 c.1 D.Lgs. 80/2015 che ha modificato il D.lgs. 151/2001 introducendo gli artt, 64 bis e 64 ter) hanno riguardato i lavoratori scritti alla gestione separata Inps. L’alternatività tra i due genitori e la loro fungibilità è espressamente prevista dalla normativa solo nel caso in cui i genitori siano entrambi dipendenti ex art. 28 D.Lgs. 151 del 2001.

La distinzione tra l’ipotesi di adozione e quella di filiazione biologica, secondo la giurisprudenza deriva dal fatto che nel primo caso l’indennità di maternità corrisponde all’interesse primario della prole ed a quello di favorirne l’inserimento nella nuova famiglia. La Corte ha preso atto che istituti nati a tutela della maternità come congedi e riposi settimanali, non hanno più il fine esclusivo di protezione della donna ma sono oggi destinati alla tutela della prole e delle sue esigenze relazionali ed affettive. Nell’ipotesi di affidamenti ed adozione l’astensione del lavoro ha lo scopo esclusivo di agevolare formazione e crescita del bambino ed è pertanto assolutamente fungibile tra i genitori. Non riconoscere pertanto al padre, in alternativa alla madre, l’indennità costituirebbe un ostacolo a tale figura genitoriale.

In virtù di tale principio di uguaglianza costituzionalmente garantito non può non riconoscersi anche al professionista padre tale facoltà. L’Inarcassa ha recentemente introdotto una modifica regolamentare che consente ai padri iscritti di essere tutelati in alternativa alla madre o nel caso in cui quest’ultima non lavori. L’indennità prevista varia tra un minimo di € 2.281,00 ed un massimo di € 11.405,00 ben inferiori a quelli previsti da Cassa.

                                                                                         Avv. Giancarlo Renzetti - Delegato Cassa Forense

 

 


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