Varietà vegetali: un diritto d’autore dell’agricoltura moderna

di Pierfrancesco C. Fasano

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Dietro ogni mela perfettamente rossa, ogni chicco d’uva senza seme o ogni pomodoro che resiste alle malattie, c’è una storia di ricerca, selezione e diritto.

Nel laboratorio di un agronomo, tra serre e provette, nascono le idee viventi dell’agricoltura moderna: le varietà vegetali, frutto di anni di incroci e sperimentazioni, veri e propri “brevetti della natura”.

Non è materia per soli tecnici: è una frontiera cruciale dell’economia e del diritto, perché difendere una nuova varietà di grano, vite o pomodoro significa proteggere biodiversità, innovazione e identità territoriale.

Dietro nomi come Ciliegia Sweet Aryana, Pesca Regalina, Riso Roma, Mela Ambrosia o Pomodoro Snack, si nasconde un mondo di contratti, diritti esclusivi e spesso contenziosi che attraversano campi, laboratori e tribunali.

Un terreno fertile anche per gli avvocati italiani, sempre più coinvolti nella tutela di questi “organismi giuridici”, che collegano scienza, impresa, sostenibilità e salute

Le varietà vegetali sono una forma autonoma di proprietà intellettuale, che tutela le innovazioni ottenute tramite miglioramento genetico.

Rappresentano il frutto di ricerca e selezione, e attribuiscono al costitutore un diritto esclusivo di sfruttamento economico.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2100/94, una varietà è proteggibile solo se è nuova, distinta, omogenea e stabile: deve cioè distinguersi da ogni altra, mantenere uniformità genetica e riprodurre costantemente i propri tratti distintivi.

A differenza del brevetto, che tutela un’invenzione tecnica, la privativa per varietà vegetale protegge il risultato biologico dell’innovazione: un materiale vivente e autoriproduttivo.

Il titolare può vietare a terzi la produzione o la vendita di semi e piante derivanti dalla varietà protetta, salvo due eccezioni fondamentali:

  • il "privilegio dell’agricoltore", che consente il riutilizzo parziale del raccolto per la semina successiva;
  • l’ "eccezione del costitutore", che tutela la libertà di ricerca su varietà già protette.

Un sistema che unisce tutela economica e libertà scientifica, garantendo equilibrio tra innovazione e diffusione.

La tutela in Italia e in Europa

In Italia, la materia è disciplinata dal D.Lgs. 455/1998, in attuazione della Convenzione UPOV (1961, Atto di Ginevra 1991). Le domande si presentano al MASAF, che cura le verifiche e la registrazione.

In Europa, la protezione è affidata al Community Plant Variety Office (CPVO) di Angers, che rilascia titoli validi in tutti gli Stati membri per 25 o 30 anni, a seconda della specie.

Sul piano internazionale, la Convenzione UPOV, oggi adottata da oltre 70 Paesi, garantisce una protezione armonizzata a livello globale e consente ai costitutori italiani di registrare varietà destinate all’export.

Esempi: il grano duro “Svevo”, creato dal CNR di Bari; l’uva “Apulia” e il riso “Carnaroli Classico”; la mela “Pink Lady (Cripps Pink)” o l’uva “Cotton Candy”, protette dal CPVO e coltivate su licenza.

Giurisprudenza civile: enforcement e cooperazione

Le controversie in materia di privative vegetali rientrano nella competenza delle sezioni specializzate dei Tribunali di impresa, e hanno ad oggetto in prevalenza contraffazione e concorrenza sleale.

Tra i casi più recenti, la sentenza n. 91/2025 del Tribunale di Catania, che ha accolto le domande di International Plant Selection (IPS), titolare di diritti CPVO su varietà di pesco. Il Tribunale ha accertato la propagazione non autorizzata di centinaia di piante, in violazione dell’art. 13 del Reg. (CE) 2100/94 e dell’art. 2598 c.c., ordinando la distruzione del materiale illecito, il divieto di ulteriore produzione e la pubblicazione della sentenza. L’azione, supportata dalla Guardia di Finanza e da SICASOV, cooperativa francese che gestisce collettivamente i diritti dei costitutori, conferma l’importanza della collaborazione pubblico-privata nell’enforcement.

In Europa, la Corte di Giustizia (C-176/18 – Topps Europe) ha ribadito che la protezione comunitaria si estende anche al materiale di raccolto ottenuto senza consenso, rafforzando la portata effettiva del diritto di privativa.

Giurisprudenza penale: l’assenza di dolo nel caso “Pomodoro Snack”

Accanto alla tutela civile, l’art. 517-ter c.p. punisce la contraffazione di diritti di privativa industriale o vegetale con la reclusione fino a tre anni.

La Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 20 febbraio 2025, ha assolto un coltivatore siciliano accusato di aver coltivato, senza autorizzazione, la varietà di pomodoro Snack.

Pur avendo una perizia del C.R.E.A. di Tavazzano accertato la corrispondenza genetica dei semi, la Suprema Corte ha escluso il dolo: il coltivatore non poteva riconoscere la varietà specifica prima della maturazione dei frutti, e la colpevolezza non può desumersi dal solo livello tecnico dell’impresa agricola. Una decisione che riafferma la necessità di una consapevolezza effettiva per configurare la responsabilità penale in materia di privative.

In un Paese dove agricoltura, biodiversità e filiere alimentari sono pilastri dell’economia, le varietà vegetali sono un asset strategico.

Esse premiano la ricerca, sostengono la competitività internazionale e promuovono varietà più resistenti e sostenibili, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

Per gli avvocati italiani, si tratta di un ambito in crescita, che richiede competenze interdisciplinari tra diritto industriale, biotecnologie e politiche agricole europee.

Le varietà vegetali erano e restano la nuova frontiera della proprietà intellettuale verde. Uniscono diritto, scienza e mercato, tutelano la creatività agronomica e rappresentano una concreta opportunità per la professione legale.

Difendere una varietà vegetale oggi significa, in fondo, difendere l’innovazione e il futuro produttivo del Paese.

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