Sport dilettantistico : nuove regole sui compensi

di Corrado Spina

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La Circolare 7/E del 2026 chiarisce il regime fiscale applicabile al lavoro sportivo dilettantistico. Confermata la non imponibilità dei compensi fino a 15.000 euro annui, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, mentre i rimborsi forfettari ai volontari fino a 400 euro mensili restano esclusi da tassazione se rispettano i requisiti di legge. L’Agenzia delle Entrate ribadisce inoltre la necessità di statuti coerenti, corretta qualificazione dei rapporti e adeguata documentazione per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

La riforma dello sport dilettantistico continua a produrre effetti molto concreti nella gestione quotidiana di associazioni e società sportive, infatti  la Circolare 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate mette ordine su alcuni temi decisivi per associazioni e società sportive, in specie i 15.000 Euro di non imponibilità fiscale per i compensi sportivi ed i rimborsi dei volontari.

Il punto centrale della Circolare è chiaro, il Fisco non abolisce le agevolazioni, ma pretende che siano applicate con rigore, nel senso che le agevolazioni non operano in modo automatico, ma sono soggette a stringenti requisiti, ovvero verificare attentamente il contenuto dello Statuto e la concreta  attività svolta.

In altre parole, non basta più il richiamo generico alla finalità sportiva; servono corretto inquadramento dei rapporti e qualificazione sostanziale delle operazioni

Compensi di lavoro sportivo: esclusione fiscale fino a 15.000 €

La riforma  sul lavoro sportivo chiarisce l’aspetto dei compensi di lavoro nell’area del dilettantismo.

Il dato normativo di riferimento è l’art. 36, co 6, D. Lgs.  28 febbraio 2021 n. 36, come modificato dal d.lgs. n. 163/2022, secondo cui:

“I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base

imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00”

La circolare conferma che fino a 15.000 Euro annui tali compensi non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale.

La novità consiste nella circostanza che tale agevolazione non dipende dal tipo di contratto, ma può essere applicato ai diversi redditi che possono essere da lavoro subordinato, da lavoro autonomo e  da collaborazioni coordinate e continuate.

Per essere chiari, le agevolazioni si applicano a prescindere dalla categoria reddituale, nel senso che conta la natura dell’attività sportiva svolta e non la forma negoziale scelta.

Resta inteso, che superata la soglia dei 15.000 Euro, la parte eccedente sarà tassata secondo il regime ordinario della categoria reddituale di appartenenza.

 Un ulteriore chiarimento e più delicata è la disciplina che regola i rimborsi forfettari ai volontari sportivi.

La circolare precisa che i rimborsi previsti dall’art. 29, co 2, D. Lgs. n. 36/2021, fino a 400 euro mensili,  per attività  svolte in occasioni di manifestazioni ed eventi, non costituiscono reddito per il percipiente.

Tali rimborsi non determinano imponibile per il volontario, nei limiti previsti, purché siano rispettate le condizioni richieste dalla legge, ovvero specifica individuazione della attività e delle tipologie ammesse.

Fattispecie da rispettare, pena la nullità dell’esenzione del rimborso, riguarda la comunicazione dello stesso che deve avvenire per il tramite del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Si evidenzia, altresì, che tali compensi, se pur non tassati nell’importo stabilito, concorrono alla verifica del superamento della soglia annua di 15.000 Euro, qualora il soggetto percepisca anche compensi di lavoro sportivo.

La soluzione adottata dall’Agenzia è significativa perché distingue il piano della non imponibilità autonoma del rimborso da quello del cumulo rilevante ai fini della franchigia fiscale complessiva.

In sostanza, il rimborso forfettario non è tassato in sé, ma può incidere indirettamente sulla soglia oltre la quale i compensi sportivi diventano imponibili.

In conclusione, la Circolare 7/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio importante perché rende più leggibile una disciplina che, dopo la riforma del lavoro sportivo, era diventata frammentata e talvolta incerta.

Pertanto per coloro  che operano nel settore, i punti da ricordare sono soprattutto questi:

  • agevolazioni fiscali sì, ma solo con statuti coerenti e reale assenza di lucro;

  •  franchigia fiscale fino a 15.000 euro per il lavoro sportivo dilettantistico, anche se subordinato;

  • rimborsi forfetari ai volontari ammessi entro i limiti di legge, ma rilevanti ai fini del cumulo con altri compensi sportivi;

In definitiva, la riforma non elimina le agevolazioni, ma ne richiede un uso più consapevole, più documentato e più coerente con la realtà effettiva dell’ente sportivo.

 

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