Il Nuovo Dominio Sottomarino: Risorse, Infrastrutture e Regole negli Abissi

di Pierfrancesco C. Fasano

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Il diritto del dominio sottomarino disciplina fondali, sottosuolo, infrastrutture e attività che si svolgono sotto la superficie del mare. UNCLOS, regole ambientali, tutela dei cavi, sfruttamento delle risorse, sicurezza e impiego di droni autonomi definiscono un quadro complesso nel quale si intrecciano responsabilità pubbliche e private. La crescente importanza strategica ed economica degli abissi richiede strumenti giuridici capaci di garantire sviluppo, protezione ambientale e attribuzione efficace delle responsabilità.

Per secoli il fondale marino è stato percepito come un limite fisico, più che come uno spazio giuridico. Oggi ospita cavi, gasdotti, piattaforme energetiche, sensori e installazioni militari. In prospettiva, sarà attraversato da flotte di veicoli autonomi e conteso per minerali, energia e dati. Il «dominio sottomarino» non coincide, dunque, con il mare in generale: comprende il fondale, il sottosuolo, le opere collocate e le attività svolte sotto la superficie.

Non si tratta di un nuovo territorio suscettibile di appropriazione. Il diritto applicabile cambia a seconda del luogo, dell’attività, del soggetto e dell’impatto prodotto. È questa frammentazione a rendere gli abissi una delle prossime frontiere del diritto.

Un fondale, più regimi giuridici

La principale mappa normativa è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), ratificata dall’Italia con la legge n. 689 del 1994. La Convenzione non definisce unitariamente il «dominio sottomarino», ma distingue fondale e sottosuolo in base alle zone marittime.

Nel mare territoriale, esteso sino a dodici miglia nautiche, la sovranità dello Stato costiero comprende anche il letto e il sottosuolo marino (artt. 2 e 3 UNCLOS). Nella zona economica esclusiva, sino a duecento miglia, lo Stato non acquista sovranità piena, ma diritti sovrani sulle risorse naturali e giurisdizione su installazioni, ricerca scientifica e ambiente (art. 56). L’Italia ha previsto la possibilità di istituire una propria ZEE con la legge n. 91 del 2021, nel rispetto degli accordi di delimitazione con gli Stati frontisti.

La piattaforma continentale comprende la prosecuzione sommersa del territorio, almeno sino a duecento miglia e, se ricorrono i requisiti geologici, anche oltre (art. 76). Lo Stato costiero vi esercita automaticamente diritti esclusivi sulle risorse minerali e sulle specie sedentarie (art. 77), senza acquisire le acque sovrastanti.

Oltre le giurisdizioni nazionali si trova, infine, l’«Area»: il fondale oceanico e il relativo sottosuolo oltre i limiti delle giurisdizioni statali (art. 1 UNCLOS). L’Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell’umanità, non possono essere assoggettate a sovranità o appropriazione e sono amministrate, per le attività minerarie, dall’International Seabed Authority – ISA (artt. 136 e seguenti).

Occupare non significa diventare proprietari

Posare un cavo, ancorare una piattaforma o collocare un sensore produce un’occupazione materiale, ma non un titolo sul fondale. Nel mare territoriale occorrono le autorizzazioni dello Stato costiero. Sulla piattaforma continentale, tutti gli Stati conservano il diritto di posare cavi e condotte; lo Stato costiero non può impedirlo arbitrariamente, ma può adottare misure ragionevoli per esplorare e sfruttare le proprie risorse, prevenire l’inquinamento e concordare il tracciato delle condotte (art. 79 UNCLOS). Per le isole artificiali e le installazioni nella ZEE, allo Stato costiero spettano giurisdizione esclusiva e potere di istituire zone di sicurezza (art. 60).

Il proprietario del cavo non è proprietario del suolo e il concessionario minerario non controlla necessariamente la colonna d’acqua. Ogni progetto richiede quindi una due diligence geografica e regolatoria: coordinate, titolo demaniale o concessorio, autorizzazioni, valutazione ambientale, interferenze e regime internazionale applicabile.

Cavi sottomarini, infrastrutture invisibili e responsabilità

I cavi in fibra ottica trasportano la quasi totalità del traffico internazionale di dati e sono infrastrutture tanto essenziali quanto vulnerabili. La loro tutela poggia ancora sulla Convenzione di Parigi del 1884 e sugli artt. 113-115 UNCLOS, che impongono agli Stati di sanzionarne il danneggiamento doloso o colposo da parte di navi o persone soggette alla loro giurisdizione. Restano centrali anche le regole nazionali su autorizzazione, demanio marittimo, sicurezza e riparazione del danno.

Non sempre è facile attribuire una rottura a un’ancora, alla pesca, a un sabotaggio o a un veicolo autonomo; le prove sono difficili da acquisire e coinvolgono dati tecnici sensibili. Occorre poi distinguere responsabilità civile dell’impresa, responsabilità penale individuale e responsabilità internazionale dello Stato.

Contratti, assicurazioni, sorveglianza e conservazione dei dati diventano strumenti di prevenzione. Il problema futuro non sarà soltanto risarcire il cavo reciso, ma quantificare le perdite a catena causate dall’interruzione dei servizi digitali.

Petrolio, gas e minerali: chi risponde del danno

L’estrazione offshore combina titolo pubblico, autorizzazioni amministrative, responsabilità dell’operatore e obblighi ambientali.

L’UNCLOS impone agli Stati di proteggere l’ambiente marino e di disciplinare l’inquinamento proveniente da attività sul fondale (artt. 192, 194, 208, 214 e 235).

Nell’Unione europea, la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attuata in Italia dal d.lgs. n. 145 del 2015, adotta un modello fondato sul controllo dei grandi rischi e sulla responsabilità dell’operatore. Si aggiungono valutazione d’impatto, disciplina delle concessioni, norme del d.lgs. n. 152 del 2006 e principio «chi inquina paga».

Nei fondali internazionali l’ISA ha stipulato contratti di esplorazione, ma non ha ancora autorizzato estrazioni commerciali e il Mining Code è tuttora in negoziazione. La corsa ai minerali pone interrogativi su danni irreversibili, garanzie finanziarie, benefici e obblighi dello Stato che «sponsorizza» l’impresa. Nel parere consultivo del 1° febbraio 2011, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini del Tribunale internazionale del diritto del mare (con sede ad Amburgo - Germania), del quale l’Italia è parte, ha chiarito che lo Stato che sponsorizza un’impresa operante nell’Area è tenuto a esercitare un’adeguata due diligence, adottando misure legislative, amministrative e di controllo idonee ad assicurarne il rispetto degli obblighi internazionali. Tale dovere comprende l’applicazione dell’approccio precauzionale e lo svolgimento di una preventiva valutazione dell’impatto ambientale.

Proteggere ciò che non si vede

Gli ecosistemi profondi sono poco conosciuti e lenti nel rigenerarsi. Aree protette, valutazioni ambientali e pianificazione spaziale devono considerare fondale, rumore, sedimenti e connettività ecologica.

Dal 17 gennaio 2026 è in vigore l’Accordo ONU sulla biodiversità marina nelle aree oltre la giurisdizione nazionale, noto come BBNJ Agreement. Esso completa l’UNCLOS introducendo strumenti per le aree protette, le valutazioni d’impatto, le risorse genetiche marine e il trasferimento di tecnologia. Non sostituisce l’ISA né gli altri organismi settoriali, ma obbliga a coordinarli. Nel Mediterraneo restano inoltre essenziali la Convenzione di Barcellona e il relativo Protocollo sulle aree specialmente protette e la biodiversità.

Una stessa area può avere valore minerario, ecologico, scientifico e strategico. La sfida è tradurre la precauzione in soglie verificabili, monitoraggio indipendente e decisioni motivate.

Il fondale come spazio militare

Il dominio sottomarino è anche teatro di deterrenza, intelligence e protezione delle infrastrutture critiche. L’UNCLOS riserva l’alto mare e l’Area a fini pacifici (artt. 88 e 141) e impone di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza incompatibili con la Carta ONU (art. 301), ma non smilitarizza integralmente gli oceani. La Convenzione del 1971 sui fondali vieta oltre una fascia costiera il collocamento sul fondo di armi nucleari e altre armi di distruzione di massa; non proibisce, invece, ogni sensore, drone o sistema militare convenzionale.

Quando una ricognizione diventa intelligence? Un sensore straniero viola i diritti dello Stato costiero? Chi può neutralizzare un dispositivo che minaccia un gasdotto senza compiere un uso illecito della forza? Segretezza e immunità rendono difficili prova e attribuzione. Servono cooperazione civile-militare e regole capaci di conciliare sicurezza, navigazione e ambiente.

Droni sottomarini e decisioni senza equipaggio

I veicoli subacquei autonomi possono ispezionare cavi e piattaforme, mappare habitat, individuare ordigni o svolgere missioni militari. Le norme esistenti, tuttavia, sono state costruite intorno a navi, comandanti ed equipaggi. Non ogni drone è giuridicamente una «nave» e dalla classificazione dipendono registrazione, bandiera, regole di collisione, immunità, soccorso e responsabilità.

Se l’algoritmo modifica autonomamente rotta o missione, la responsabilità può distribuirsi fra proprietario, operatore, produttore e programmatore. Saranno decisivi registri tecnici immodificabili, cybersecurity by design, controllo umano, recupero e assicurazione. Negli impieghi militari le decisioni sull’uso della forza devono restare attribuibili a soggetti responsabili.

Una nuova pratica legale per un nuovo spazio

Il diritto del dominio sottomarino riunirà diritto del mare, ambiente, energia, telecomunicazioni, assicurazioni, sicurezza, cybersecurity e responsabilità da prodotto. I conflitti coinvolgeranno Stati, concessionari, comunità, pescatori e proprietari di infrastrutture, con prove distribuite fra più giurisdizioni.

Per l’avvocato, il compito inizierà prima dell’incidente: mappare diritti e autorizzazioni, costruire clausole su accesso, manutenzione, dati e forza maggiore, predisporre assicurazioni e meccanismi di risposta, scegliere legge applicabile e foro, organizzare perizie e procedure di mediazione o arbitrato. Nel dominio sottomarino prevenire il conflitto è particolarmente importante, perché recuperare una prova, riparare un’infrastruttura o restaurare un habitat a migliaia di metri di profondità può essere molto più difficile che definire in anticipo chi deve fare cosa.

Gli abissi sono un’infrastruttura del presente e una riserva del futuro. Il diritto dovrà evitare che l’innovazione li trasformi in una nuova terra di conquista, senza congelarne le opportunità: costruire responsabilità verificabili dove quasi tutto resta invisibile.

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