Plagio, intelligenza artificiale e diritto d'autore

di Enrico Cecchin

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L'emergere e la celere proliferazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) generativa configurano un nuovo paradigma nella creazione di contenuti, sollevando, contestualmente, problematiche giuridiche di natura inedita e complessa, segnatamente nell'ambito della tutela del diritto d'autore. La capacità intrinseca di tali sistemi di elaborare testi, immagini, composizioni musicali e altri materiali che siano suscettibili di incorporare, deliberatamente o incidentalmente, elementi di opere preesistenti protette da privativa autorale, pone interrogativi sostanziali rispetto ai criteri di imputazione della responsabilità.

Il presente contributo si prefigge di esaminare la liceità di tali pratiche, con particolare riguardo ai fondamenti della protezione autorale, alle questioni specifiche sollevate dall'IA generativa – quali l'autorialità dell'opera e l'incidenza dei dati di addestramento (c.d. training data) – nonché alle ricadute del recente Regolamento (UE) sull'Intelligenza Artificiale (c.d. AI Act). L'analisi si concentrerà sulla fattispecie della violazione involontaria del diritto d’autore perpetrata per il tramite di sistemi di IA, con specifica attenzione all'individuazione del soggetto giuridicamente responsabile.

È necessario precisare che in questa sede non ci si occuperà in maniera sistematica, per evidenti ragioni di spazio, dell’attività di addestramento dei modelli attraverso l’utilizzo di opere protette. Si andrà a considerare solo l’output e non l’input.

I fondamenti della tutela del diritto d’autore

Cardine della disciplina del diritto d'autore è il principio della dicotomia tra idea ed espressione. Tale principio statuisce che la protezione giuridica non è accordata alle idee, ai concetti, ai procedimenti, ai metodi operativi o ai principi matematici in sé considerati, bensì esclusivamente alla loro forma espressiva. A titolo esemplificativo, l'idea generica di un'opera letteraria d'avventura non è suscettibile di tutela, a differenza della specifica articolazione della trama, della caratterizzazione dei personaggi, del testo e dello stile narrativo che ne costituiscono l'estrinsecazione. Detto principio trova riconoscimento sia a livello internazionale che nell'ordinamento europeo.

Ulteriore requisito imprescindibile per l'accesso alla tutela autorale, tanto nell'ordinamento italiano quanto in quello dell'Unione Europea, è il carattere creativo dell'opera. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente affermato che l'originalità, quale presupposto della protezione, discende dalla "creazione intellettuale propria" dell'autore persona fisica, in quanto espressione delle sue scelte libere e creative. Benché in alcune elaborazioni dottrinali sia stato evocato il requisito della novità, intesa come differenziazione da opere preesistenti, parte della dottrina privilegia il concetto di creazione indipendente.

Il diritto d'autore si scompone in due principali categorie di facoltà: i diritti di utilizzazione economica (o diritti patrimoniali), i quali attribuiscono all'autore il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell'opera (e.g., riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione) e sono, di norma, trasmissibili inter vivos e mortis causa, nonché limitati temporalmente (generalmente per tutta la vita dell'autore e sino a 70 anni dopo la sua morte); e i diritti morali, posti a presidio della personalità dell'autore (diritto alla paternità dell'opera, diritto all'integrità dell'opera, diritto di inedito, diritto di ritirare l'opera dal commercio), i quali presentano carattere di inalienabilità, imprescrittibilità e irrinunciabilità. La lesione di tali prerogative, esemplificabile nell’usurpazione della paternità dell'opera, può fondare azioni giudiziarie volte alla tutela dei diritti violati e al risarcimento del danno.

L'autorialità delle opere generate dall'IA

La premessa del requisito della creazione intellettuale propria dell'autore umano porta a distinguere due scenari principali riguardo alle opere prodotte tramite IA.

Opere interamente generate dall'IA

Se un'opera è creata in modo sostanzialmente autonomo dall'algoritmo, senza un intervento umano che possa qualificarsi come "creativo", "rilevante" o "significativo" nel determinare la forma espressiva finale, tale opera potrebbe non essere protetta dal diritto d'autore.

In assenza di un autore umano identificabile che abbia impresso la propria personalità creativa, l'output dell'IA rischierebbe di ricadere nel pubblico dominio. L'orientamento prevalente, allineato ai principi storici del diritto d'autore, tende ad escludere la tutela per opere esclusivamente generate da sistemi di IA.

Argomenti letterali, basati sulla Convenzione di Berna del 1886 che lega la durata della protezione alla vita dell'autore (art. 7) e fa riferimento al "nome" dell'autore (artt. 10 e 15), supportano l'idea che le opere protette debbano essere di persone fisiche.

L'IA, intesa come macchina o algoritmo, non è un soggetto di diritto e non possiede una "volontà" nel senso giuridico. Non pare accoglibile la tesi di attribuire diritti d'autore allo sviluppatore del sistema.

Opere generate con l'ausilio dell'IA (IA-assisted)

L'opera generata con il supporto dell'IA può essere protetta, previa un'attenta analisi del contributo umano coinvolto. In Italia, la legge sul diritto d'autore richiede un "apporto umano significativo e originale". La dottrina e la prassi stanno esplorando la possibilità di riconoscere la tutela se l'essere umano agisce come "direttore creativo" del processo, usando l'IA come strumento per realizzare la propria visione artistica o intellettuale.

Attualmente, non esiste un criterio oggettivo e universalmente accettato per determinare il livello di "apporto creativo rilevante" necessario per attribuire la paternità all'umano. La valutazione è spesso condotta caso per caso. Questa mancanza di criteri chiari crea una zona grigia significativa.

Da segnalare che il disegno di legge (DDL) sull'IA interviene con una modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, laddove prevede che “all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell’ingegno» è inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore;»

La violazione “involontaria” del diritto d’autore mediata da sistemi di intelligenza artificiale

Il rischio di una violazione “involontaria” del diritto d’autore è connaturato alle modalità operative dei sistemi di Intelligenza Artificiale generativa. Tali modelli sono addestrati mediante l'impiego di vastissime moli di dati (dataset), frequentemente acquisiti dalla rete web, i quali includono, pressoché inevitabilmente, un numero cospicuo di opere protette dal diritto d'autore.

Anche qualora l'utente richieda al sistema di IA la creazione di un'opera “nello stile di un determinato autore X”, l'algoritmo potrebbe attingere a rappresentazioni interne di opere specifiche di detto autore, presenti nel proprio training set, generando un output che integri una violazione dei diritti d'autore afferenti a tali opere specifiche, anziché una mera emulazione dello stile generale. Si configura, in tali ipotesi, un “plagio involontario mediato da IA”, suscettibile di manifestarsi in forma “integrale” (la riproduzione pressoché pedissequa di un’opera esistente).

La nozione tradizionale di plagio, sovente imperniata sulla condotta umana di “appropriazione” e sulla “volontà di attribuirsi la paternità” dell'opera altrui, presenta profili di criticità nell'applicazione ai sistemi di IA.

L'utente potrebbe essere privo dell'elemento soggettivo del dolo, e il sistema di IA, come entità non senziente, è sprovvisto di “volontà” in senso giuridico. Il plagio involontario acquisisce, pertanto, una nuova connotazione: non più soltanto una negligenza nell'obbligo di citazione, bensì una potenziale conseguenza intrinseca del meccanismo operativo dell'IA.

Un fattore eziologico diretto di tale rischio, nonché della complessità nell'imputazione della responsabilità, è costituito dalla intrinseca opacità (c.d. effetto “black box”) che caratterizza numerosi modelli di IA. Il processo generativo endogeno non risulta sempre intelligibile o ispezionabile. Conseguentemente, un output può presentare somiglianze significative con un'opera originale senza che sia possibile individuare con certezza la fonte specifica all'interno del dataset o ricostruire il percorso algoritmico che ha condotto a tale risultato. Tale opacità ostacola la prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e complica notevolmente l'identificazione del soggetto responsabile.

La ripartizione della responsabilità

L'individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili nell'ipotesi di plagio perpetrato mediante IA costituisce ictu oculi una questione giuridica complessa. La filiera di creazione e utilizzo di tali sistemi coinvolge una pluralità di attori: l'utente finale, lo sviluppatore del modello algoritmico, e il fornitore della piattaforma o del servizio.

Profili di responsabilità dell'utente

L'utente finale non è, di per sé, esente da responsabilità. Numerose piattaforme di IA tendono a traslare contrattualmente la responsabilità sull'utente mediante specifiche clausole nei termini di servizio (c.d. Terms of Service). La responsabilità dell'utente può configurarsi in caso di utilizzo negligente, improprio o non conforme alle condizioni d'uso del sistema di IA o del relativo output. In ambito accademico, ad esempio, la responsabilità per condotte plagiarie ricade inequivocabilmente sullo studente che si avvale di strumenti di IA. L'IA, infatti, è qualificabile come mero strumento, persistendo in capo all'autore persona fisica gli obblighi di originalità e di corretta attribuzione delle fonti.

Profili di responsabilità dello sviluppatore/fornitore

Anche gli sviluppatori dei modelli di IA e i fornitori dei relativi servizi possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati. Potrebbe trovare applicazione la disciplina in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso.

Uno sviluppatore potrebbe essere ritenuto responsabile per vizi di progettazione del sistema o, aspetto di cruciale rilevanza, per aver proceduto all'addestramento del modello utilizzando opere protette da privativa autorale in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Qualora il modello sia stato addestrato con materiale protetto e generi output illeciti, la genesi della violazione può essere individuata nella fase di sviluppo e addestramento del sistema medesimo. L'utilizzo di opere protette ai fini dell'addestramento esige, infatti, l'ottenimento di specifiche licenze o deve ricadere nell'ambito di applicazione delle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quale, ad esempio, quella per Text and Data Mining (TDM), nel rispetto del diritto di opt-out esercitabile dai titolari dei diritti.

Responsabilità concorrente o solidale

In numerose fattispecie, lo scenario più plausibile appare quello di una responsabilità concorrente o solidale tra i diversi soggetti coinvolti. La giurisprudenza italiana, con riferimento ad illeciti quali la contraffazione di marchi, ha enucleato principi di responsabilità solidale estensibili a tutti i soggetti che, all'interno della catena produttiva e distributiva, abbiano fornito un contributo causale alla perpetrazione dell'illecito. Tale impostazione potrebbe essere traslata alla fattispecie del plagio mediato da IA, chiamando a rispondere in solido l'utente (per un utilizzo negligente o consapevole dell'output illecito) e lo sviluppatore/fornitore (per aver immesso sul mercato un sistema viziato da un addestramento non conforme o da difetti di progettazione).

L'interrogativo circa l'individuazione del soggetto responsabile qualora un sistema di IA generi un'opera che riproduca elementi di un'opera originale, configurando così un'ipotesi di plagio involontario, non ammette una soluzione univoca e predeterminata. La questione presenta un elevato grado di complessità, situandosi al crocevia tra la disciplina del diritto d'autore, i regimi di responsabilità civile (e, potenzialmente, penale) e le dinamiche dell'innovazione tecnologica.

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