EMERGENZA COVID-19: L’IMPATTO SUI CONTRATTI
Le misure restrittive imposte per il contenimento dell’epidemia sanitaria da COVID-19 hanno causato inevitabili ripercussioni giuridiche
Le misure restrittive imposte per il contenimento dell’epidemia sanitaria da COVID-19 hanno causato inevitabili ripercussioni giuridiche
La prosecuzione dell’attività professionale deve quindi avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino un adeguato livello di protezione espressamente previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19
Vi è una presunzione iuris tantum in forza della quale, in mancanza di prova scritta di una diversa volontà delle parti, è dovuto il compenso previsto per l’attività svolta da un solo avvocato anche se concretamente la prestazione è stata eseguita da più avvocati.
E’ ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il credito del professionista derivante dall'attività di consulenza e assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda è prededucibile senza che sia necessario verificare il risultato delle prestazioni svolte
Il Decreto Legge n. 18 c.d. “Cura Italia”, pubblicato il 17 marzo u.s., oltre a numerose misure di semplice sospensione di adempimenti ed obblighi, ha introdotto alcune norme ad effettivo ed immediato sostegno per le imprese, con la creazione di nuovi strumenti di liquidità.
Di seguito una breve rassegna delle disposizioni più rilevanti introdotte dal Decreto Liquidità
L’emergenza sanitaria può “legittimare” soltanto restrizioni che siano strettamente correlate alla necessità di tutela del bene della salute ma non può divenire occasione per introdurre normative che sacrifichino altri beni propri della persona umana
LEGGE 05/06/2020 N. 40 (PUBBL. SU GAZZ. UFF. 06/06/2020 N 143; LEGGE 25/6/2020 N. 70 (PUBBL. SU GAZZ. UFF. 29/06/2020 N. 162
DECREO LEGGE 14/8/2020 N. 104 (PUBBL. SU GAZZ. UFF. 14/8/2020 N 203 –S.O. N. 30) - LEGGE 11/9/2020 N 120 (PUBBL. SU GAZZ. UFF. 14/9/2020 N 228)
L’art. 4 del D.L. 28.10.2020 n. 137, rubricato “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”, c.d. “Decreto Ristori”, ha disposto, tra l’altro, la proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive immobiliari previste dall’art. 54-ter del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020 n.…