NULLITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE INFLITTA AL LAVORATORE TESTIMONE
Nullità della sanzione disciplinare inflitta al lavoratore testimone: estensione del principio alla Pubblica Amministrazione Preclusione di procedimento disciplinare
Nullità della sanzione disciplinare inflitta al lavoratore testimone: estensione del principio alla Pubblica Amministrazione Preclusione di procedimento disciplinare
La normativa sul diritto d'autore si applica alle fotografie pubblicate online, la distinzione tra opere fotografiche creative e semplici, giurisprudenza e tutela legale.
Le recenti modifiche normative in Italia hanno potenziato l'istituto della class action, rendendolo più accessibile e attraente. Grazie a nuove leggi e procedure semplificate, il numero di azioni collettive è in forte crescita, offrendo maggiori tutele ai consumatori e rappresentando una sfida significativa per le imprese. Scopri le novità e…
Cassa Forense ha sottoscritto una convenzione in favore dei propri iscritti con OmniaData Srl - inforecuperocrediti.com per i servizi di indagine patrimoniale ed investigazione privata.
Diventa operativa la Camera di Conciliazione, istituita da Cassa Forense per favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.
La vicenda, sulla quale il Tar si è pronunciato con una sentenza il 5 aprile, riguarda il ricorso presentato da un avvocato avverso il diniego da parte dell'ente di previdenza degli Avvocati alla richiesta di conoscere sia “l'elenco degli incarichi legali, sia giudiziali che stragiudiziali
Quello degli avvocati e quello dei medici sono due professioni sempre più distanti tra loro nel rapporto tra domanda e offerta.
Operando il praticante in sostituzione del dominus avvocato, poiché questi può svolgere l’attività professionale anche al di fuori del circondario e del distretto di appartenenza, è da ritenersi che nemmeno il praticante abilitato è soggetto a restrizioni territoriali.
L’art. 1 comma 860 della legge 29.12.22 n.197 ha introdotto le modifiche, fortemente richieste dal Consiglio nazionale forense e da Cassa forense, rendendo finalmente possibile compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato
Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate ai decreti parametrici.