PROFESSIONE FORENSE E DOCENTI: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI CON L’ORDINANZA N. 12204/2025
Con l’ordinanza n. 12204 dell’8 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato e di grande rilevanza
Con l’ordinanza n. 12204 dell’8 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato e di grande rilevanza
La clausola contrattuale di mediazione obbligatoria prevale anche nel procedimento monitorio: lo chiarisce il Tribunale di Milano con sentenza del 2025.
Informiamo che, per contenere eventuali rischi di diffusione del virus Covid-19, Cassa Forense ha deciso di prorogare, in via precauzionale, la chiusura del servizio di Front-Office, già sospeso dal 09/03/2020 al 30/04/2020, fino al 31 maggio 2020
Circolare da leggere quella con la quale l’Inps fa il punto sulla “Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari”
Ricordo ancora quando, nell’ormai lontano 1994, venne promulgata la legge n. 53 che, per la prima volta, consentiva agli avvocati di notificare i propri atti direttamente ai destinatari sia a mezzo posta che brevi manu.Una rivoluzione!Ciononostante la nuova normativa trovò resistenze ad essere applicata perché i più di noi non credettero che...
C’era un tempo la “professione” forense. In realtà ci piace di più connotarla con altri termini: vocazione, veste, funzione, passione, difensore, toga. Così da nobilitarne le origini, prona verso la tutela dei diritti. Finalità questa particolarmente delicata, costituzionalmente richiamata ed indirizzata.
Nel rapporto tra l’ente previdenziale dei liberi professionisti (quale è la Cassa Forense) e questi ultimi vige il principio in base al quale il diritto alla pensione non può prescindere dal pagamento dei relativi contributi.
Concorso di circostanze aggravanti: Il Tribunale ordinario di Firenze (G.U.P.) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art. 69, co 4, c.p. per violazione degli artt. 3 e 27, co 3, Cost.
BANDO PER SERVIZIO DI PRESTITI AGLI ISCRITTI UNDER 35 -ANNO 2021: beneficiari gli iscritti alla Cassa da almeno due anni, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età
La compensazione con i crediti per spese, diritti e onorari per il patrocinio a spese dello Stato è possibile anche per gli avvocati che esercitano la professione in forma associata.