Rivoluzione PEC ... peccato non approfittarne!
19/06/2012
Stampa la paginaSi parlò allora, infondatamente, di dover affrontare troppi adempimenti (autorizzazione del COA, di difficoltà nell’istituire il proprio registro cronologico, difficoltà nel reperire il materiale necessario come buste, cartoline di ritorno, ecc.), ma tutto ciò non ha fermato la rivoluzione che ha fatto da allora sempre più proseliti (nonostante i duri che ancora oggi formano le interminabili file dinanzi agli uffici notifiche).
Ed oggi la nuova, e forse più efficace, rivoluzione è quella fornita dall’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per notificare gli atti giudiziari, come stabilito dall’art. 25 della legge di stabilità 2012.
Dal 31.1.2012, invero, è entrato in vigore il nuovo comma 3-bis della legge n.53/94, in forza del quale, la notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.
Nelle ipotesi di notifica da Avvocato ad altro Avvocato (domiciliatario), ex art. 5 comma 1, l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
L'art. 149 bis c.p.c., dettato per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, dunque, estende la propria disciplina anche alle notifiche tra e da avvocati.
Le modalità di notifica sono chiare. Dopo aver redatto l'atto in formato informatico (es. atto di citazione) con pedissequa retata di notifica in formato pdf, va applicata la firma digitale del mittente ovvero si firma digitalmente il documento composto dall'atto giudiziario unitamente alla relata di notifica.
L’atto così formato va poi spedito dall'indirizzo di P.E.C. del mittente all'indirizzo di P.E.C. del destinatario (eventualmente anche presso il difensore domiciliatario) risultante da pubblici elenchi (Ordine Professionale – Camera di Commercio, Pubblici Registri, ecc.), all’atto giudiziario e relata di notifica, vanno allegate le ricevute di spedizione e consegna rilasciate del gestore della sua casella di P.E.C. per poi essere, all’occorrenza, depositate in cancelleria.
Nel particolare, va evidenziato che la notifica via P.E.C. è sicuramente possibile quando il destinatario è il procuratore costituito oppure, in caso di impugnazione di un provvedimento di primo grado. In questo caso, infatti, sarà possibile reperire l'indirizzo P.E.C. del Collega nell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine, e ciò in virtù della L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto l'obbligatorietà della P.E.C. per i professionisti iscritti agli Ordini, recedendo perfino la sanzione dello scioglimento o commissariamento dell'Ordine che omette di pubblicare l'elenco degli indirizzi di P.E.C. dei propri iscritti.
Per la notifica del libello introduttivo, nonché per tutte le altre ipotesi di notifica diretta alle parti del giudizio, il discorso va differenziato.
Mentre, infatti, per le pubbliche amministrazioni, la notifica via P.E.C. è sempre possibile, visto che tutte le P.A. sono ex lege obbligate a comunicare al DigitPA il loro indirizzo P.E.C., reso pubblicamente disponibile al link http://www.indicepa.gov.it, per le imprese, la notifica via P.E.C. è possibile, in quanto la citata legge prevede la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi P.E.C. nel registro delle imprese "liberamente e senza oneri" . E l'obbligo di munirsi di un indirizzo P.E.C., scatterà per tutte le imprese il prossimo 30.6.2012, e ciò in virtù del nuovo slittamento operato dall'art. 38 del DL semplificazioni.
Sul piano pratico con la PEC va trasmesso il documento informatico originale (in formato testo) oppure la copia informatica del documento cartaceo (la scansione - con l'uso dello scanner - in pdf dell'atto precedentemente prodotto). In entrambe le ipotesi, l'Avvocato notificatore dovrà apporre al file la propria firma digitale.
Nulla quaestio per la procura ad litem: essa è contenuta nell'originale cartaceo e sarà sufficiente darne conto nel testo della copia da notificare.
Per quanto concerne la relazione di notifica, non è necessario "un documento informatico separato ... congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici" (art. 149-bis cpc), che invece è necessario nell'ipotesi disciplinata per la relazione di notifica dell'Ufficiale Giudiziario (poiché nel caso di notifica dell'Avvocato sia l'atto che la relata promanano dallo stesso soggetto (Avvocato) che firma digitalmente entrambi con un'unica operazione digitale.
Per quanto riguarda il formato dei files da notificare, il decreto del Min. Giustizia n. 44/2011 detta regole per il processo civile ed il processo penale è per il momento sufficiente come riferimento ammettendosi i formati pdf, doc, docx, tif, tiff, jpg, jpeg, zip, txt, rtf.
Per il notificatore, fa fede la data e l'ora della ricevuta di invio, che attesta l'accettazione del messaggio da parte del proprio gestore di PEC. Sarà questa ricevuta, dunque, a costituire la prova dell'avvenuta notifica, nonché il riferimento unico per la verifica della sua tempestività.
Per quanto riguarda il destinatario, la notifica si intende perfezionata, invece, nel momento in cui il messaggio risulta disponibile nella casella di PEC di destinazione. Questo momento risulterà dalla ricevuta di consegna nella casella di destinazione che viene inviata automaticamente al notificato re dal gestore di pec del destinatario.
Andrà ovviamente fornita prova dell'avvenuta notifica: a tal fine è sufficiente stampare ed allegare, unitamente alla relazione di notificazione, la suddetta ricevuta di invio e la ricevuta di consegna del messaggio di P.E.C.
E non può certo essere sottovalutato che il costo della notifica via PEC è pari a zero, i tempi di notifica alcuni secondi o al massimo alcuni minuti, La sicurezza è massima, data anche la tracciabilità e conservazione dei dati presso il gestore della PEC.
Nella PEC rispetto alla notifica dell'ufficiale Giudiziario scompare il costo base, così come le problematiche relative al destinatario dell'atto, al suo rifiuto, al rifiuto della persona abilitata, alla temporanea assenza del destinatario, alla sua irreperibilità e al deposito presso la casa comunale.
E rispetto alle notifiche a mezzo Ufficio Postale viene meno il costo base dei francobolli per raccomandata, il costo delle buste e cartoline postali, la CAN (comunicazione di avvenuta notifica) e la CAD (comunicazione di avvenuto deposito) con i relativi costi.
Vengono pure superate tutte le problematiche relative al destinatario dell'atto (persona fisica, giuridica, curatore, familiare convivente, addetto alla casa, addetto al servizio e ricezione atti, al portiere e alle persone abilitate, al delegato del direttore e del comandante, alla firma autografa e alla impossibilità di firma) al rifiuto del plico da parte del destinatario, al rifiuto della persona abilitata, alla temporanea assenza del destinatario, alla sua irreperibilità e al deposito presso l'Ufficio Postale e all'eventuale suo ritiro o restituzione per compiuta giacenza dell'atto. Il deterioramento della cartolina postale. Il duplicato in caso di mancata restituzione o smarrimento (e i suoi costi).
La Posta Elettronica Certificata, insomma, costituisce certamente una rivoluzione nel modo di procedere alle notificazioni prima impensabile.
Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense