È POSSIBILE COMPENSARE I CREDITI DA GRATUITO PATROCINIO CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SINO AL 30 APRILE
11/03/2025
Stampa la pagina
I crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio possono essere compensati con i contributi previdenziali. Tale possibilità è stata resa possibile dall’art. 1 comma 860 L. 197/2022, che su impulso di Cassa Forense e del Consiglio Nazionale Forense ha modificato all'articolo 1, comma 778 L. 208/2015.
Registrazione sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali
Per poter compensare i crediti da gratuito patrocinio è necessario registrarsi sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
>>La Piattaforma dei Crediti Commerciali<<
La PCC consente ai Creditori della PA di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.
Come ci si registra
Per registrarsi la prima volta alla piattaforma PCC è necessario ottenere le credenziali per accedere e successivamente inserire i dati richiesti. Le credenziali possono essere ottenute recandosi presso il FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA o richieste via PEC all’Ufficio Territoriale della Ragioneria dello Stato.
>>Sportelli territoriali della Ragioneria dello Stato<<
La registrazione avviene come libero professionista individuale. Se si debbono compensare crediti di gratuito patrocinio relativi a professionisti che esercitano in forma associata o societaria, è indispensabile autenticarsi come rappresentante legale o delegato di un'impresa o di un ente diverso da un'impresa.
La procedura di autenticazione può essere effettuata tutto l’anno. Solo la procedura di compensazione è soggetta alle due finestre temporali sotto elencate.
Selezionare le fatture
Nella piattaforma dal menu “Fatture” è possibile ricercare le fatture elettroniche trasmesse alla Pubblica Amministrazione. Per le fatture per gratuito patrocinio presenti nel sistema PCC, in stato “Ricevuta” o “In Lavorazione”, è possibile esercitare l’opzione di compensazione mediante la voce del menù:
“Fatture” > “Autocertificazione Procedura Compensazione”
Non possono essere compensate le fatture per le quali sia già stato ottenuto un pagamento parziale.
Scaduto il termine della finestra temporale per l’inserimento delle richieste, il sistema PCC elaborerà l’elenco delle fatture, ne modificherà automaticamente lo stato, ed invierà comunicazioni:
- all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma, di ammissione alla procedura di compensazione;
- all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione;
- al Tribunale, l’elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione al fine di evitare che venga disposto un doppio pagamento.
Per le fatture ammesse non potrà più essere chiesto il pagamento diretto in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente all’ammissione.
Quando si può compensare
La compensazione può essere effettuata ciascun anno in due finestre temporali:
- 1° marzo - 30 aprile
- 1° settembre - 31 ottobre
Si consiglia di evitare l’inserimento delle fatture elettroniche tramite il servizio di interscambio a ridosso della scadenza delle due finestre temporali, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore.
Il credito in compensazione, una volta inserito in piattaforma, può essere utilizzato anche in più soluzioni ed in diversi periodi dell’anno.
Come possono essere utilizzati i crediti certificati
I crediti certificati possono essere utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali esclusivamente attraverso F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline.
La compensazione tramite F24WEB può avvenire anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell’anno. L’importo di cui si può disporre per la compensazione è pari all’importo della fattura, senza la ritenuta fiscale del 20% a titolo di acconto.
Modalità operative e contributi compensabili
Per procedere al pagamento tramite compensazione, come per ogni altro credito erariale, nel modello F24WEB vanno riportati, nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa Forense, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.
Codice tributo e ente
- Codice tributo: "6868" - "Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocinio - articolo 1, commi da 778 a 780 della L. 208/2015".
- Codice Ente Cassa Forense: 0013
Tributi compensabili
- E100 - contributo soggettivo minimo
- E101 - contributo di maternità
- E102 - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)
- E103 - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)
- E104 - riscatto
- E105 - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)
- E106 - interessi integrazione contr. minimo soggettivo
- E107 - contributo minimo integrativo
Aumento del tetto di compensazione
Per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali, Cassa Forense ha ottenuto l’innalzamento del tetto da 10 milioni a 40 milioni annui. Il sistema ha consentito di velocizzare i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, consentendo ai colleghi di ricevere il dovuto in anticipo rispetto ai tempi ordinari di pagamento delle fatture da gratuito patrocinio.