Telematica nel processo
29/10/2013
Stampa la paginaOramai, invero, sono pochi quelli che non conoscono gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia informatica per semplificare la gestione delle varie fasi del procedimento: la Posta elettronica certificata (PEC), la firma digitale, le notifiche attraverso la PEC, la trasmissione diretta degli atti per via telematica agli uffici giudiziari.
Senza pretesa di essere esaustivi ed anzi invitando tutti ad un’attenta lettura della legislazione in materia, con questo scritto vogliamo esaminare anzitutto la novità (oramai non più tanto nuova), delle notifiche a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tale strumento di notificazione degli atti, oltre ad essere veloce, sicura ed economica (non costa praticamente nulla), è certamente la prima delle utilità fornite dalla tecnologia.
Al di là dei necessari, opportuni ed auspicabili aggiustamenti, infatti, oggi il difensore può procedere alla notifica degli atti alla controparte, dotata di casella PEC, il cui elenco risulti pubblici registri quali. Tra tali elenchi pubblici ricordiamo, oltre a quelli gestiti dalle Camere di Commercio, l’INI-PEC (http://www.inipec.gov.it) nel quale reperire gli indirizzi PEC di professionisti ed imprese, l’indicePA (http://www.indicepa.gov.it) dove sono pubblicati gli indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione (dai Comuni, ai vari enti pubblici, alle agenzie governative, ecc).
Tralasciando alcuni aspetti formali cui rimandiamo alla normativa dettata in primis dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati), va evidenziato come la notifica avvenga seguendo semplici regole tecniche all’uopo fissate, che di seguito sommariamente ricordiamo.
Una volta dotato del proprio indirizzo PEC (oggi obbligatorio), ed autorizzato dal proprio Ordine di appartenenza alla notifica degli atti ai sensi della legge n.53/94, munito di un dispositivo di firma digitale, l’avvocato può notificare alla controparte (sia pubblica che privata, sia azienda che professionista), l’atto da egli formato unitamente alla procura alle liti e non solo.
Il difensore, infatti, può notificare anche un atto da lui non formato (es. sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.), dichiarandone la conformità all’originale.
Per procedere dovrà scansionare un copia analogica dell’atto da notificare e certificarne la conformità all’originale apponendovi la propria firma digitale.
Ove si tratti invece di un atto nativo informatico (es. copia informatica), potrà notificarlo così come sorgente, sempre dichiarandone la conformità all’originale, apponendovi la propria firma digitale.
Sul punto è ben chiara la normativa dettata della legge n. 53/94 (sulle notifiche a mezzo posta degli avvocati), ed in particolare dall’art. 3 bis che testualmente dispone:
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
In sintesi notificare via PEC, oltre ad essere indubbiamente vantaggioso, rende il nostro lavoro più agevole.
Dicevamo sopra che la norma abbisogna di aggiustamenti che la rendano ancor più agevole.
Riteniamo, infatti, che il procedimento possa essere semplificato consentendo o prevedendo la possibilità di notificare l’atto in unica soluzione, senza dover allegare nel messaggio PEC, in forma separata come ora previsto, l’atto formato dall’avvocato (es. atto di precetto, citazione, ecc.), la procura anche se rilasciata su atto separato, l’eventuale atto (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.) dichiarato conforme all’originale. Tali atti, invero, potrebbero, quando possibile, essere contenuti in un unico file-documento firmato digitalmente.
Contiamo sul legislatore affinché tenga conto dei necessari aggiustamenti.
Ma la notifica a mezzo PEC è solo uno degli strumenti oggi a nostra disposizione.
Degli altri strumenti, quali la trasmissione e deposito telematico degli atti e della firma digitale, parleremo in seguito.
Avv. Roberto Di Francesco – Delegato di Cassa Forense