Sistema delle opposizioni alla riscossione dei crediti contributivi

di Daniela Carbone

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In un periodo in cui gli enti previdenziali (in particolare l’Inps) intensifica le azioni di accertamento della contribuzione previdenziale dovuta, per poi passare, in caso di “inattività” del contribuente all'accertamento subito, alla successiva fase della riscossione (di norma con avviso di addebito o cartella esattoriale),  si pone il problema dell’azione che deve proporre il “contribuente previdenzialeper accertare la sussistenza o meno del credito vantato dall'ente previdenziale.

    Al riguardo si evidenzia (come peraltro ben precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384), che il sistema di tutela giurisdizionale per tali fattispecie prevede la possibilità:

  1. di proporre opposizione all'avviso di addebito o al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell’art.24, comma 6, del d.lgs. n.46 del 1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito;
  2. di proporre opposizione ai sensi dell’art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel  caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l’opposizione contro l’intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all’esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc;
  3. di proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 cpc, nel termine di perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice dell’esecuzione o a  quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata o meno.

Occorre evidenziare che la scadenza del termine (perentorio) per proporre opposizione a cartella di pagamento/avviso di addebito di cui all’art.24, comma 5, del d.lgs. n.46 del 1999, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza però determinare anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve del credito contributivo (quinquennale ex l.n.335/95) in quello ordinario decennale ai sensi dell’art.2953 cod.civ.

A seguito della riforma introdotta dall'art. 66 della L. 247/2012 i contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ai sensi dell'art. 19 della L. 576/1980, sono soggetti a prescrizione decennale.

Avv. Daniela Carbone Foro di Ascoli


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