Ripartono i controlli incrociati con l'anagrafe tributaria

di Michele Proietti

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E’ stata, così, portata a compimento una laboriosa procedura che ha impegnato gli uffici dell’Ente in una serie di attività propedeutiche allo scambio dei dati in via telematica al fine di verificare, sia in modalità massiva (per annualità d’imposta) sia in modalità on line (per singolo professionista), la correttezza e la veridicità della comunicazione dei redditi effettuata alla Cassa mediante mod. 5.
La bozza di convenzione, che sarà sottoscritta nei prossimi giorni, prevede lo scambio dei dati a partire dall’annualità di imposta 2007 (primo anno non soggetto a prescrizione) e consentirà, innanzitutto, alla Cassa di acquisire i redditi e i volumi di affari professionali dichiarati dai circa 20.000 professionisti che, ogni anno, omettono l’invio del mod. 5 nonché, in una fase immediatamente successiva, di confrontare la correttezza dei dati trasmessi alla Cassa rispetto a quelli fiscalmente dichiarati per chi ha provveduto all’invio del mod. 5.
Il tutto avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di privacy e trattamento dei dati, con responsabili preventivamente individuati e regolarmente abilitati e nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio da parte degli iscritti nei cui confronti venisse rilevata una qualche irregolarità.
L’operazione si inquadra in un più ampio progetto di recupero crediti e lotta all’evasione, che è stato avviato già con la convenzione sottoscritta con Equitalia, per consentire un più agevole e veloce recupero, al termine di tutta la procedura di accertamento prevista dal regolamento, di quella sacca fisiologica di evasione contributiva non altrimenti regolarizzata con gli strumenti della “regolarizzazione spontanea” o dell’”accertamento per adesione”, anche mediante rateazione.


Per quanto riguarda i termini di prescrizione si ricorda che, in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 66 della legge 247/2012, la Cassa ha titolo a richiedere la contribuzione previdenziale per tutti gli anni che, alla data di entrata in vigore della stessa legge 247/2012, non risultavano già coperti da prescrizione quinquennale, cioè dal 2007 (dichiarazione 2008) in poi. Ciò, fino all’entrata in vigore dell’art. 66 della legge 247/2012 che ha portato il termine di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa da 5 a 10 anni.
Le ipotesi configurabili in caso di difformità dei dati sono, ovviamente, le più varie e andranno analizzate con riferimento ad ogni singolo caso concreto.
In alcuni casi è possibile che le differenze siano dovute ad attività di lavoro autonomo non riconducibili all’attività professionale forense, circostanza, questa, che andrà documentata dall’iscritto in sede di contraddittorio.
In altri casi è, invece, possibile che il reddito dichiarato alla Cassa sia addirittura superiore a quello dichiarato al fisco, magari al fine di ottenere benefici sul calcolo della pensione. L’ipotesi più frequente, però, resta quella del dato fiscale accertato in misura maggiore a quanto dichiarato alla Cassa per finalità elusive della contribuzione previdenziale dovuta. Si ricorda che la gravità di un tale comportamento è punita, dall’art. 8 del regolamento per la disciplina delle sanzioni, con una maggiorazione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume di affari accertati, fermo restando la possibilità di tempestiva regolarizzazione spontanea da parte dell’iscritto.

Dott. Michele Proietti – Direttore generale di Cassa Forense

 

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