Rendita vitalizia INPS: la Cassazione chiarisce i termini di prescrizione per datore e lavoratore

di Leonardo Carbone

Stampa la pagina
foto

A norma dell’art.13, comma 1, della l.n.1338/1962 il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l’assicurazione IVS e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all’Inps di costituire una rendita vitalizia con versamento all’Inps della corrispondente riserva matematica. Lo stesso articolo 13 (comma 5) prevede che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può egli sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il dibattito giurisprudenziale è sempre stato concentrato sulla prescrittibilità o meno del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art.13 l.n,1338/1962 piuttosto che sull’insorgenza della decorrenza del termine di prescrizione.

Le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 7.8.2025 n.22802 hanno affrontato, oltre alla problematica della prescrittibilità o meno del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, la problematica della individuazione del momento in cui tale termine inizia a decorrere per i soggetti (datore di lavoro-lavoratore) che possono chiedere la costituzione della rendita vitalizia.

La riferita sentenza n.22802/2025, dopo una puntigliosa ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte sul tema della prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, “condivide” l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene soggetto a prescrizione il riferito diritto; prescrittibilità dell’azione di costituzione della rendita vitalizia che trova conferma nel recente intervento del legislatore in tema di costituzione della rendita vitalizia (art.30 della l.n.203/2024), per cui “l’azione di costituzione della rendita, sia che venga promossa dal datore di lavoro (primo comma) sia che venga intrapresa dal lavoratore (quinto comma) è soggetta a prescrizione  posto che la norma dispone che solo quando tale azione è prescritta è data al lavoratore la possibilità di agire, seppure con onere interamente a suo carico, per la costituzione della rendita”.

In ordine al momento dal quale inizia a decorrere il termine (e con quale modalità), le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n.22802/2025 statuisce che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia si prescrive in sequenza.

Infatti per la Suprema Corte occorre differenziare la decorrenza dell’esordio del termine di prescrizione nel caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui invece sia il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita che “non possa ottenere dal datore di lavoro” decidendo perciò di sostituirsi allo stesso, salvo chiedergli il risarcimento del danno.

Il diritto del lavoratore ad agire in luogo del datore di lavoro per la costituzione della rendita vitalizia non comincia a prescriversi prima che sia venuto meno il diritto dello stesso datore di lavoro di provvedere.  Per il lavoratore il termine di prescrizione decorre dalla maturazione della prescrizione della facoltà dal datore di lavoro di costituire la riserva matematica ex art.13, primo comma, l.n.1338/1962.

Maturata la prescrizione dei contributi, decorre per il datore di lavoro che non li abbia versati il termine decennale di prescrizione del diritto a versare la riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile in favore del lavoratore.

In pratica, prescritto il diritto del datore di lavoro a chiedere egli stesso la costituzione della rendita in favore del lavoratore con il versamento della riserva matematica, il lavoratore potrà sostituirsi al datore di lavoro e provvedere al versamento.

Solo quando non sarà più possibile per il datore di lavoro provvedere alla costituzione della rendita, il diritto del lavoratore a sostituirsi nella costituzione della rendita, inizierà a prescriversi.

In pratica, sarà necessario il decorso di cinque anni perché si prescrivano definitivamente i contributi; dalla loro prescrizione decorre il termine decennale per l’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (art.13, comma 1, l.n.1338/1962); decorso il termine decennale, il lavoratore potrà esercitare la facoltà  dalla legge riconosciutagli, con diritto a vedersi risarcire il danno subito (art.13, comma 5, l.n.1338/1962) nel termine di In conclusione la prescrizione per il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, comincia a decorrere dal momento in cui si prescrive per il datore di lavoro il diritto a chiedere la costituzione della rendita.

 

Altri in PREVIDENZA

Potrebbe interessarti anche