L'esonero un anno dopo

di Immacolata Troianiello

Stampa la pagina

La norma imponeva a Cassa Forense di prevedere “eventuali condizioni temporanee di esenzioni (dal pagamento di contributi previdenziali)” e da ciò l’istituto in esame.
Difficile però immaginare l’impatto che esso avrebbe avuto una volta inserito nella vitale e palpante realtà dell’avvocatura italiana.
Preliminarmente conviene riportare il testo licenziato dal Comitato dei Delegati:“Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.
La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.
2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento”.


Pertanto l’art. 10 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della L. 247/2012 attribuisce a tutti gli iscritti la facoltà, a determinate condizioni, di essere esonerati dal pagamento dei contributi minimi previsti per un determinato anno solare, fermo restando sia il riconoscimento dell’intero anno ai fini previdenziali che il pagamento del 14% dei contributi previdenziali dovuti in base al reddito dichiarato.
Questa facoltà è prevista per tutti gli avvocati, ovviamente iscritti, e può essere utilizzata per una sola volta, un solo anno, nell’intero periodo di iscrizione all’Ente, salvo il caso di maternità per cui l’esonero può essere ripetuto fino a tre volte per eventi successivi.
L’istanza deve essere presentata entro il termine di scadenza per il pagamento dei contributi minimi ordinari, ovvero entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno.
Essa va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposita procedura ed effettuando l’accesso riservato alla posizione personale sul sito web della Cassa.
I casi per cui è concesso l’esonero sono quelli previsti nel 7° comma dell’art. 21 della L. 247/2012 e precisamente:

  1. avvocato donna in maternità e nei primi due anni di vita del bambino;
  2. avvocato donna in caso di adozione e nei primi due anni dall’entrata in famiglia del bambino;
  3. avvocato vedovo o separato affidatario in modo esclusivo della prole;
  4. avvocato affetto da malattia che ne abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
  5. avvocato che svolga comprovata e continuativa attività di assistenza per il coniuge o congiunti prossimi affetti da malattia da cui derivi totale mancanza di autosufficienza.

Occorre segnalare poi due i dubbi interpretativi che il Consiglio di Amministrazione ha risolto di recente, nella delibera dell’11 novembre 2015.


Il primo riguarda l’esenzione richiesta da soggetti che utilizzano le normative agevolate, previste specificamente per dette categorie. Si tratta di avvocati che già pagano contributi ridotti rispetto ai minimi previsti per la totalità degli iscritti.
Posti in una situazione particolarmente favorevole, essi, qualora attivassero anche la richiesta dell’esonero, potrebbero pagare una somma più elevata dei contributi minimi.
Infatti l’esonero riguarda il pagamento dei soli contributi minimi dell’anno mentre resta l’obbligo dei versamenti in autoliquidazione, connessi al Mod. 5, in ragione del 14% dell’effettivo reddito e del 4% dell’effettivo volume d’affari prodotti indipendentemente dal reddito prodotto.Ciò significa che se l’esonero viene chiesto per il 2016 ma il reddito e il volume d’affari che si andranno a dichiarare con il Mod. 5/2017 fossero superiori, rispettivamente ad € 20.107,00 (IRPEF) e ad € 17.750,00 (IVA) l’esonero dal pagamento del contributo minimo non comporterebbe alcun beneficio pratico ma sposterebbe solo di qualche mese il termine di pagamento dei contributi dovuti. E’ evidente che, in un caso del genere, l’avvocato, non trovandosi in una reale situazione di bisogno, pagherebbe il dovuto.
Se, viceversa, il reddito e il volume d’affari fossero inferiori alle predette soglie, un beneficio, più o meno grande ci sarebbe, rispetto alla normale contribuzione dovuta.
Se, ad esempio, il reddito dichiarato per l’anno 2016 fosse di € 5.000 (sia per l’IRPEF sia per l’IVA) l’esonero dei contributi minimi comporterebbe comunque, il pagamento in autoliquidazione, in sede di mod. 5/2017, di € 700 per contributo soggettivo (14% di € 5.000) e di € 200 per contributo integrativo (4% di € 5.000).
E’ chiaro che il beneficio massimo per l’iscritto si verifica in presenza di redditi e volumi d’affari pari a zero. In questo caso, infatti, si avrebbe valido l’intero anno ai fini previdenziali senza versare alcun contributo (14% di 0 = 0 e 4% di 0 = 0).


Pertanto il richiedente che si trovi in una situazione di agevolazione rispetto al pagamento dei contributi minimi , in presenza di redditi prodotti, perderebbero detta agevolazione dovendo versare in ogni caso il 14% del contributo previdenziale.
Per ovviare a tale “patologia” dell’istituto, è stato deliberato di contenere in ogni caso l’importo da pagare entro il minimo (agevolato) dovuto.
E’ opportuno, pertanto, essere molto attenti a detti aspetti prima di procedere alla richiesta di esonero. Appare altrettanto chiaro che l’evento grave dovrebbe accadere nella prima parte dell’anno, perché se accade a dicembre …..
Il secondo punto consisteva nel chiarire se le avvocate che avevano ottenuto l’esonero per maternità potessero usufruire successivamente anche dell’esonero per necessità/malattia nell’ambito delle tre esenzioni.
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato positivamente.
Mi ripeto, in conclusione, anche se il beneficio previsto è per un solo anno, questo è un grande passo effettuato da Cassa Forense a favore degli avvocati in seria, transitoria, difficoltà economica.

Avv. Immacolata Troianiello
Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

 

Altri in PREVIDENZA