La Legge Professionale n. 247/2012: la facoltà di retrodatabilità della iscrizione

di Avv. Michele Bromuri

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Cassa Forense con il Regolamento di attuazione dell'art. 21, la cui approvazione ministeriale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2014, non si è limitata solo all'adeguamento al dato normativo, ma ha offerto ai professionisti reali agevolazioni per un degno futuro previdenziale.

Cassa Forense, quindi, lungi dall'aver utilizzato la nuova normativa come scure per espellere dalla professione migliaia di avvocati, ha invece individuato nel regolamento modalità flessibili, aderenti alle diverse condizioni, di iscrizione, età e reddituali degli avvocati.

In tale contesto, di assoluto pregio, la facoltà di retrodatabilità della iscrizione: l'art. 3 prevede per gli iscritti a Cassa Forense la facoltà di chiedere la retrodatazione della iscrizione fino ad un massimo di cinque anni di iscrizione al registro dei praticanti a partire dall'anno di conseguimento della laurea, con esclusione degli anni per i quali la pratica sia stata svolta, per più di sei mesi, contestualmente ad un rapporto di lavoro subordinato.

Tale facoltà soggiace alle seguenti condizioni:

1) il pagamento della contribuzione conseguentemente dovuta deve essere effettuato, a pena di decadenza, in una unica soluzione entro sei mesi dalla comunicazione di retrodatazione della Cassa ovvero mediante rateazione in tre anni

2)per gli iscritti all'albo e non alla Cassa, in forza della previgente normativa, la retrodatazione può essere estesa, al primo triennio di iscrizione all'albo, ed all'anno 2013. Ciò sempre che si tratti di prima iscrizione alla Cassa e che l'istante non sia incorso nell'inadempimento dell'obbligo di iscrizione di cui alla previgente normativa.

Con riferimento all'età, poi, Cassa Forense all'art.4 del Regolamento di attuazione art. 21 Legge 247/2012 ha previsto una particolare forma di retrodatazione della iscrizione; nella specie gli avvocati ed i praticanti che al momento della iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età, possono mediante apposita istanza da inviare entro sei mesi dalla comunicazione di iscrizione, ottenere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno. Ciò ai fini della tutela per pensioni di inabilità, invalidità e premorienza (pensione indiretta) – fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni – e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

Per ottenere tale beneficio è previsto il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, in misura piena, dell'anno di decorrenza dell'iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla detta decorrenza.

A pena di decadenza dal diritto, l'interessato dovrà procedere al pagamento della speciale contribuzione sopra indicata in una unica soluzione entro sei mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda o in via rateale, in tre anni. L'eventuale istanza di rateazione dovrà essere inoltrata in via telematica alla Cassa Forense entro sei mesi dalla comunicazione dell'onere, e potrà essere concessa, senza limiti di importo, in tre anni.

Avv. Michele Bromuri - Foro di Perugia


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