La Legge di Stabilità 2016 contiene novità per l'avvocatura

di Andrea Pesci

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A) LE MODIFICHE ALLA LEGGE PINTO

Giova evidenziare, innanzitutto, proprio le novità introdotte alla legge n. 89 del 2001 (la cd legge Pinto), ovvero la legge relativa al risarcimento del danno da irragionevole durata del processo.
Ciò che emerge in prima battuta è la evidente volontà del legislatore di limitare la possibilità che le parti di un processo possano ottenere un risarcimento per i ritardi che caratterizzano la Giustizia Italiana.
Vi sono almeno cinque circostanze significative che saranno di seguito analizzate che comprovano quanto sopra.

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1) La prima e più rilevante modifica riguarda l’introduzione, con gli artt. 1-bis e 1-ter, del concetto di “RIMEDI PREVENTIVI” alla violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in tema di ragionevole durata del processo.
La parte che intende dolersi della irragionevole durata di un processo deve dimostrare di aver effettivamente esperito uno dei rimedi preventivi elencati all’art. 1-ter, tra i quali è possibile richiamare in via esemplificativa: l’introduzione del giudizio nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti del codice di procedura civile; la presentazione di una istanza di trattazione orale a norma dell’art. 28-sexies c.p.c.; la presentazione di una istanza di accelerazione della trattazione della causa; nei giudizi dinanzi al Giudice amministrativo, la presentazione di una istanza di prelievo ai sensi dell’art. 71, comma 1, del codice amministrativo ecc.
Trattasi di una novità assai rilevante quella di cui sopra, posto che l’aver esperito uno dei suddetti rimedi preventivi costituisce condizione imprescindibile per la presentazione della domanda volta all’ottenimento dell’equa riparazione.
Ed infatti, ai sensi del nuovo art. 2, così come novellato dalla legge n. 208/15, è da considerarsi inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter”.


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2) Altra importante novità riguarda il quantum di somma a titolo di equa riparazione che può essere liquidata dall’Autorità Giudiziaria.
La misura dell’indennizzo viene infatti sensibilmente ridimensionata: ai sensi dell’art. 2-bis della legge 89/01, così come recentemente novellato, il Giudice può liquidare una somma di denaro ricompresa tra i 400 euro e gli 800 euro (somma che può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo. Sono però previste anche alcune ipotesi di diminuzione dell’indennizzo, come nel caso in più vi siano state più di 10 o più di 50 parti processuali).
La pregressa formulazione dell’art. 2-bis, invece, prevedeva che il Giudice potesse liquidare una somma di denaro tra i 500 euro e i 1500 euro.
Non v’è dubbio quindi che il legislatore abbia voluto ridurre le somme da devolvere a titolo di equa riparazione.

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3) Il legislatore ha previsto, nell’ambito dell’art. 2 comma 2-quinquies, dei nuovi casi in cui non è “riconosciuto alcun indennizzo” ad una parte processuale.
In particolare è stato previsto che nessun indennizzo può essere riconosciuto:
a) alla parte che ha agito o resistito consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese;
b) in caso di “abuso di poteri processuali” che abbia determinato una irragionevole dilazione dei tempi del procedimento.


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4) La legge n. 208/15 ha poi introdotto nell’art. 2 i commi 2-sexies e 2-septies.
In tali disposizioni sono elencati casi in cui il legislatore ha ritenuto, per presunzione, che non vi possa essere alcun pregiudizio da irragionevole durata del processo.
In via esemplificativa è possibile citare: la dichiarazione di intervenuta prescrizione limitatamente all’imputato; la contumacia della parte; la irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

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5) Infine, ulteriori novità attengono agli aspetti più propriamente processuali del procedimento per l’ottenimento dell’equa riparazione da irragionevole durata del processo.
Innanzitutto, la domanda di equa riparazione deve essere proposta con ricorso al Presidente della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il Giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto (nella pregressa formulazione, invece, doveva essere proposto dinanzi al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è si concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata).
In secondo luogo, è stato introdotto l’art. 5-sexies che attiene alle modalità di pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione.
Il soggetto “creditore” dovrà rilasciare all’Amministrazione debitrice una istanza, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, nel quale attesta l’ammontare del suo credito.
La suddetta istanza ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della Pubblica Amministrazione.
La possibilità per la parte di ottenere l’equa riparazione incontra ulteriori limiti: l’ordine di pagamento, infatti, ai sensi dell’art 5-sexies comma 4, non potrà essere emesso in caso di incompleta, mancata o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione.


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B) CREDITI DEGLI AVVOCATI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Tra le novità della legge di stabilità 2016 vi è anche quella dei crediti per patrocinio a spese dello Stato.
Più precisamente l’art. 1, comma 778, della legge n. 208/15, a decorrere dal 2016, ha previsto la possibilità per l’Avvocato che vanti dei crediti per spese, diritti ed onorari per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 82 e segg. del D.P.R. n. 115/02 (crediti in qualsiasi data maturati e non ancora saldati) di porre tali somme in compensazione con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali, ivi compresa l’imposta sul valore aggiunto.
Per poter effettuare la suddetta compensazione è tuttavia necessario che non sia stata presentata opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/02.
La cessione è esente da ogni imposta di bollo o di registro.
Per poter beneficiare di tale compensazione occorre però attendere l’emanazione di un decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (decreto che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità e dunque entro la fine di febbraio) nel quale verranno indicati i criteri e le modalità per l’attuazione della previsione in commento.

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C) DECRETO DI PAGAMENTO IN TEMA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La novità di cui sopra non è l’unica in tema di patrocinio a spese dello Stato.
È stato infatti inserito un nuovo comma 3-bis all’art. 83 del D.P.R. n. 115/02.
Il decreto di pagamento delle somme riguardanti l’onorario e le spese spettanti al difensore, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sarà emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.


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D) ULTERIORI NOVITÀ

Infine, giova segnalare che la legge n. 208/15 ha previsto ulteriori modifiche in tema di negoziazione assistita, codice amministrativo e codice di procedura civile (con l’introduzione dell’art. 281-sexies c.p.c. riguardante la trattazione orale della causa nel rito collegiale).

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E) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Non v’è dubbio che la normativa in commento abbia aspetti anche positivi: per esempio la previsione della compensazione per i crediti legati al patrocinio a spese dello Stato con gli oneri previdenziali è un segno di civiltà ed anche di attenzione da parte del legislatore alle difficoltà che la professione forense in questo periodo attraversa.
Ciò non di meno il giudizio complessivo non può essere del tutto positivo, non foss’altro perché le limitazioni correlate alla legge Pinto lasciano davvero perplessi tenuto conto che riguardano un aspetto ormai cronico del sistema giustizia: quello dei ritardi.
Limitare la possibilità di risarcimento per chi subisce questo ritardo deve far riflettere poiché pare una scelta quantomeno discutibile: si attivi di più e meglio il legislatore per velocizzare la giustizia, piuttosto che restringere le possibilità di risarcimento per chi subisce danno per la lentezza della stessa.

Avv. Andrea Pesci – Delegato di Cassa Forense

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