I TITOLARI DI PENSIONE OLTRE IL LIMITE DI 30.000 EURO SONO ESCLUSI DAL REGIME FORFETTARIO
17/05/2023
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Non possono accedere al regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro.
Con la risposta all'interpello numero 311 del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che il reddito da pensione, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della soglia per l’accesso al regime forfettario.
La legge di Bilancio 2023 ha modificato il tetto di reddito per l’accesso al predetto regime, soggetto ad imposta fissa, in luogo di quella progressiva Irpef che viene innalzato da 65mila ad 85mila euro.
E’ stato poi previsto che, in caso di ricavi compresi tra 85mila e 100mila euro, il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo, mentre nel caso di ricavi superiori a 100mila euro, vi è l’uscita immediata dal regime forfettario.
E’ quindi esclusa la fruizione del beneficio della flat tax per i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi che superino la soglia dei 30.000 euro.
Quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
Il Regime dei forfettari è escluso per un soggetto che percepisce «una pensione di vecchiaia» che deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR] eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.