Gli articoli 8 e 9 del regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012: applicazioni e casi concreti
06/07/2018
Stampa la paginaGli articoli 8 e 9 del regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012, danno la facoltà agli avvocati, limitatamente ai primi 8 anni di iscrizione all’Albo e alla Cassa e a condizione che abbiano prodotto un reddito professionale inferiore a€ 10.300,00, di pagare il contributo soggettivo ridotto al 50% rispetto a quello ordinariamente previsto all’art. 7, maturando, di contro, solo 6 mesi di anzianità previdenziale.
Nello stesso anno di competenza, infatti, la Cassa richiederà solo la metà dell’importo del contributo minimo soggettivo anno per anno dovuto, la seconda metà del contributo minimo soggettivo diventa anch’essa obbligatoria solo se il reddito che si dichiara, per il medesimo anno, raggiunge o supera € 10.300. In questo caso va pagata la differenza in sede di Mod.5 dell’anno successivo, conseguendo così la copertura previdenziale per l’intero anno solare.
Nel caso in cui si dichiarasse nel modello 5 un importo Irpef inferiore ad € 10.300, la seconda metà del contributo soggettivo diventa facoltativa e può essere versata, a discrezione dell’interessato, entro i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa Forense.
Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del Regolamento non si calcolano né gli anni d’iscrizione retroattiva né gli anni d’iscrizione facoltativa.
Esempio pratico, un iscritto Cassa dal 2014 potrà versare la seconda metà del contributo soggettivo minimo entro il 31/12/2022 (31 dicembre dell’anno solare successivo all’8°), questo vale per ogni anno, dal 2014 al 2021, in cui il suo reddito non abbia superato l’importo di € 10.300. Queste somme potranno essere corrisposte generando il MAV “integrazione al minimo”, all’interno della sua posizione personale, che sarà possibile produrre e stampare ogni semestre, con scadenza 30 giugno, 31 dicembre.
E bene sapere che una volta stampato il MAV “integrazione al minimo”, se successivamente non venisse pagato entro la data di scadenza, il professionista dovrà nuovamente generarlo tramite il sistema che computerà, nel successivo bollettino, anche gli interessi, calcolati semestralmente al tasso fisso del 2,75% annuo.
Altro caso concreto in cui la normativa dell’art. e 8 e 9 può trovare applicazione, è quando a risultare iscritto dal 2014 sia un avvocato anziano che nel 2018 ha compiuto 68 anni di età, quindi abbia raggiunto il requisito anagrafico per andare in pensione, e che negli ultimi 5 anni abbia dichiarato redditi pari a 0 e comunque bassi e inferiori a € 10.300,00.
Poniamo il caso limite che il professionista non sia iscritto ad altra gestione previdenziale, infatti nel caso lo fosse, non troverebbero applicazioni le agevolazioni previste (art. 9 comma 7 del regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012).
Secondo la normativa previdenziale della Cassa Forense, l’avvocato che ha maturato l’età pensionabile (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 68 anni) e almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione può richiedere il calcolo contributivo della pensione.
In questo caso il professionista potrebbe avere la convenienza ad inoltrare domanda pensione per non pagare più, dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto, la contribuzione minima (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità), versando invece, una volta pensionato, la sola contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione, sicuramente più conveniente essendo i suoi redditi bassi.
Nel caso limite in cui l’avvocato in questione dal 2014 al 2018, avendo redditi bassi, non avesse pagato l’intera contribuzione minima ma, avvalendosi dell’art.8 e 9 del regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012, avesse versato solo la metà del contributo soggettivo, gli anni di contribuzione validi ai fini pensionistici non sarebbero 5 ma solo la metà.
In questo caso l’avvocato potrebbe andare in pensione versando l’altra metà della contribuzione soggettiva minima. Tale somma sarà calcolata dalla Cassa a seguito della domanda di pensione contributiva, permettendo così al professionista di accedere al trattamento pensionistico, consentendo, altresì, all’avvocato di non corrispondere più i contributi minimi soggettivo ed integrativo per l’anno 2019, restando dovuto il solo contributo di maternità e la contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione.
Se l’avvocato raggiungesse l’età pensionabile nel dicembre 2018 anche in questo caso, inoltrando domanda di pensione entro lo stesso mese, la decorrenza della sua pensione contributiva risulterebbe essere dal 01/1/2019, permettendogli, ugualmente, di essere esonerato dal pagamento dei contributi minimi soggettivi ed integrativi per l’anno 2019.
Diversamente, se l’avvocato inoltrasse la domanda nel 2019, quindi successivamente la data del 01/01/2019 e, pertanto, nel 6° anno d’iscrizione e contribuzione alla Cassa, la sua pensione avrebbe decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta mentre i contributi minimi per l’anno 2019 resterebbero dovuti.
Dott. Gianluca Mariani – Ufficio Stampa Comunicazione e Studi