Finalmente una buona notizia
24/03/2014
Stampa la paginaPrima di parlare ed esporre le linee guida relative al nuovo provvedimento normativo che regolerà il compenso professionale degli Avvocati nei prossimi anni, è opportuno e certamente interessante, quantomeno sul piano della curiosità e della conoscenza e cultura di carattere generale, fare un breve excursus storico circa il compenso o la cosiddetta paga degli Avvocati, in precedenza e per secoli chiamato onorario.
Agli albori, infatti, l’Avvocato (che come tutti sanno nasce in Grecia e si sviluppa in epoca romana con la nascita dello ius e via via con le trasformazioni e l’importanza avuta nelle varie fasi storiche sino a giungere ai tempi moderni), era remunerato con la gloria e le prospettive di carriera politica. Il compenso corrispostogli costituiva il contributo spontaneo della gratitudine che il difensore riceveva per l’appunto per onore della tutela presa nei confronti di esso. Da qui l’origine dell’appellativo di “onorario”. Nel corso dei secoli, però, il senso della gratuità della difesa scompare con l’abolizione del patronato e con il venir meno delle speranze di un “cursus onorum”, come compenso conveniente all’opera prestata nel foro. Le prestazioni e i servizi dell’Avvocato vengono resi non più ex officio ma ex professione e il corrispettivo è dovuto.
La remunerazione, comunque, pur essendo richiesta e dovuta, avveniva sempre sotto forma di doni. Tale abitudine, nel tempo si radica sempre di più, sino a diventare la normale modalità di compensazione dell’Avvocato, tanto che veniva coniato il brocardo “ianum advocati pulsanda est pedes” (“all’uscio dell’Avvocato si bussa coi piedi, perché le mani devono essere necessariamente colme di doni da portare al proprio patrono”). D’altronde chi non ricorda che nei “Promessi Sposi di Alessandro Manzoni (cap. III) Agnese, nel mandare Renzo Tramaglino dal Dottor Azzecca garbugli gli consiglia di portargli quattro capponi “perché non bisogna mai andare a mani vote da que’ signori”.
Con l’andare dei secoli, però, l’immagine degli Avvocati, proprio in relazione al compenso che gli viene corrisposto, si distorce e l’esercizio dell’attività diventa un mezzo per arricchirsi e nell’immaginario collettivo l’Avvocato viene identificato come persona avida e venale che arriva a moltiplicare le liti e a renderle eterne per il proprio tornaconto.
Per molta parte dell’opinione pubblica gli Avvocati sono dei “latrones” (rappresentazione che per qualche verso, purtroppo, permane ancora), perché comunque vadano le cause loro vincono sempre e sono pagati in ogni caso. Anche in tempi recenti, famosa, sotto quest’ultimo profilo, è la poesia di Trilussa da “Ommini e bestie” del 1914. Nella favola di Trilussa “Er gatto Avvocato” (in Poesie scelte, I, Mondatori, Milano, 2005, pag. 264 – pubblicata pure in Guida al Diritto del 21.05.2005, n. 20 pag. 39), “er gatto che faceva l’Avvocato”, si preoccupa di mettere al sicuro l’onorario arraffando l’oggetto della lite (una braciola) che avrebbe dovuto recuperare a favore di chi (cagnetta) gli aveva dato l’incarico professionale.
Nel secolo scorso, la materia dei compensi viene disciplinata dall’art. 57 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 che recitava “I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia civile e penale stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia”. Tale norma (come modificato dalla L. 01.08.1949 n. 536, dal D.L. 22.02.1946 n. 170, dalla Legge 07.11.1957 n. 1051, L. 23.08.1988 n. 400) rimasta in essere sino al 23.08.2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 20.07.2012 n. 140, emanato a seguito dell’art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 (convertito con la Legge 24.03.2012 n. 27), ha fatto sì che le “Tariffe Forensi”, pur senza il rispetto del termine biennale, fossero oggetto di costante aggiornamento, l’ultimo dei quali avvenuto con il D.M. 08.04.2004 n. 127.
Comunque, a fronte dei suddetti sbrigativi e superficiali giudizi negativi nei confronti della categoria, c’è per fortuna una realtà assai diversa, volta che gli Avvocati si sono sempre distinti per la difesa gratuita dei poveri (art. 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3282, rimasto in vigore sino al 1990, era, infatti, un onore e un obbligo per gli Avvocati assistere i più bisognosi), per la sostanziale gratuità della difesa d’ufficio, per la diffusione della cultura della legalità anche con la recente istituzione presso gli Ordini territoriali del c.d. “sportello del cittadino”. Queste meritevoli e onorevoli funzioni sono sicuramente da rimarcare grandemente, al di là e al di sopra di ogni specifico non commendevole episodio.
Ma, passando ad una breve analisi dei “nuovi parametri forensi”, pur nella consapevolezza che da anni è in atto una vera e propria campagna di guerra, portata avanti dai poteri forti e politicamente trasversale, nei confronti delle professioni intellettuali e, in particolare, nei confronti dell’Avvocatura, non possiamo che esprimere una moderata soddisfazione per la riapertura di una costruttiva interlocuzione con il ministero della Giustizia che in questa circostanza, in buona sostanza, ha recepito le richieste e proposte del Consiglio Nazionale Forense e delle altre componenti dell’Avvocatura, rimediando in qualche modo alle storture e mortificanti sperequazioni del D.M. 140/2012.
Il nuovo emanando decreto ministeriale, sicuramente mette dei punti fermi in termini di chiarezza e trasparenza nei rapporti tra Avvocato e Cliente e anche per quanto concerne le liquidazioni giudiziali operate dalle autorità giurisdizionali. Con esso, infatti, fermo restando il principio della libertà negoziale delle parti che possono determinarsi consensualmente in forma scritta al momento dell’incarico o anche successivamente, i costi dei compensi professionali legali risultano essere prevedibili e valutabili da parte dei cittadini e delle imprese, in quanto i parametri approvati fissano i valori medi ai quali dovranno uniformarsi i Giudici quando liquidano le parcelle nelle controversie e quando tra l’Avvocato e il cliente non è stato convenuto consensualmente l’importo del compenso, costituendo altresì un base certa nelle eventuali relative contestazioni avanti all’Ordine territoriale e allo stesso Giudice.
L’emanando provvedimento, composto da una parte normativa e da tabelle parimetriche, stabilisce un compenso per fasi (studio, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, per le cause civili; studio e introduttiva, istruttoria e di trattazione, per il procedimento esecutivo; studio, ivi compresa l’attività investigativa, introduttiva del giudizio,istruttoria o dibattimentale e decisionale, per il procedimento penale) e, rispetto al precedente D.M. 140/2012, chiarisce alcune questioni interpretative e soprattutto ristabilisce una certa completezza nell’elencazione delle attività e prestazioni dei professionisti forensi, intesi come Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio (che avranno diritto alla metà del compenso stabilito per gli Avvocati), così sono espressamente previsti e disciplinati i compensi, sempre ancorati al criterio base “della proporzionalità dell’importanza dell’opera” e alla “determinazione del valore delle controversie”, concernenti: “i giudizi non compiuti e gli incarichi non portati a termine”, “la pluralità di difensori e società professionali”, i “procedimenti arbitrali”, la “convalida locatizia”, “l’attività stragiudiziale” svolta anteriormente o contemporaneamente alla controversia giudiziale, le “indagini preliminari”, la “parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato”, le “trasferte e il rimborso delle c.d. spese borsuali”, la “domiciliazione”, le “prestazioni di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale”. Alla sommaria e non compiuta elencazione che precede, deve essere aggiunta una particolare annotazione circa la reintroduzione del rimborso delle c.d. “spese generali” nella misura aggiornata del 15%, l’eliminazione della sperequativa riduzione (automatica) del 30% per gli Avvocati che assistono soggetti ammessi al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese dello stato, nonché l’eliminazione dell’inaccettabile riduzione automatica del 50% del compenso liquidabile, con riferimento alle questioni pregiudiziali della domanda introduttiva (inammissibilità, improponibilità o improcedibilità), che ora è ancorata al criterio della concorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitate dal Giudice nella motivazione.
Avv. Giuseppe Antonio Madeo
– Componente Comitato di Redazione CF NEWS