"Dopo di Noi" è legge
25/07/2016
Stampa la paginaCon la L. 112/2016, il Legislatore ha inteso "favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità" (art. 1, 1° co.); ciò, tra l’altro, agevolando "la stipula di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile…in favore di persone con disabilità grave" (art.1, 3° co.).
L’obiettivo della nuova legge è sia quello di agevolare l’esistenza, per quanto possibile, autonoma dei disabili gravi, ma anche quello di aiutare i genitori del disabile (o, comunque, i parenti che svolgano le attività di cura nei suoi confronti), a pianificare un adeguato sostegno per il tempo in cui non saranno più in vita. Proprio a tale fine, il 3° comma dell’articolo 1 sancisce che la legge intende agevolare, tra le altre cose, anche la stipula di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in favore del disabile grave. In che consista codesta agevolazione, poi, è esplicitato all’art. 6 della L. 112/2016: "i beni e i diritti...gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile…sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni…".
In verità, oltre alla "agevolazione" espressa (ed espressa non bene, poiché assoggettabili, e, dunque, esentabili, dall’imposta su successioni e donazioni dovrebbero essere non tanto dei "beni o diritti", quanto le vicende di essi), un’ulteriore, implicita, agevolazione, possa essere ravvisata in una sorta di "tipizzazione" dell’interesse meritevole di tutela, dell’atto di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. Come tutti sanno, infatti, l’art. 2645-ter, inserito nel codice civile ad opera del D. L. 273/2005, convertito con L. 51/2006, consente di destinare, per mezzo di atto in forma pubblica, beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, per un periodo non superiore a novanta anni, o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi particolari, riferibili, tra l’altro, anche a persone con disabilità. Ove l’atto sia correttamente pubblicizzato, poi, i beni oggetto di detta destinazione vengono a formare una sorta di patrimonio separato, non aggredibile, di regola, che per i debiti contratti per lo scopo di cui alla destinazione stessa. Un limite previsto dallo stesso art. 2645-ter c.c. alla destinazione, come pure è ben noto, consiste, peraltro, nella necessità che la destinazione stessa persegua interessi “meritevoli di tutela”. E già in molti casi la nostra giurisprudenza ha dichiarato nulli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., ravvisando come gli interessi con essi perseguiti non fossero meritevoli di tutela.
A me sembra, dunque, che la valutazione di meritevolezza dell’interesse, sia, dopo l’entrata in vigore della L. 112/2016, compiuta dal legislatore, in tutti i casi, nei quali l’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sia rivolto a favorire il benessere, ed, eventualmente, la piena inclusione sociale e l’autonomia, delle persone con disabilità grave.
Va ancora notato, nondimeno, che l’art. 6 L. 112/2016 elenca numerosi requisiti che debbono connotare (anche) l’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., affinché operi l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (individuazione chiara e univoca dei soggetti coinvolti, descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici della persona con disabilità, obblighi e modalità di rendicontazione, etc.). Ove anche uno solo dei requisiti elencati facesse difetto, par di capire, l’esenzione di cui sopra non sarebbe ammessa. Ma che accadrebbe, ove alcuno di questi requisiti mancasse, dal punto di vista meramente civilistico? L’atto sarebbe comunque valido, benché non esente dalle imposte su successioni e donazioni? Credo che la risposta, in generale, debba essere affermativa, con l’avvertenza, tuttavia, che non vi sarebbe più quella tipizzazione di meritevolezza degli interessi precedentemente evidenziata, e che la meritevolezza tornerebbe, nuovamente, a dover essere concretamente valutata, caso per caso, dal giudice, come previsto, in generale, dall’art. 2645-ter c.c.
Avv. Cecilia Barilli - Delegato di Cassa Forense