Ancora sulla continuità professionale

di Massimo Carpino

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Ma andiamo con ordine.


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Nel novembre scorso - sulla scorta di un attento e prezioso lavoro della commissione appositamente costituita che ha evidenziato come la devastante attuale crisi economica incida notevolmente sulla classe forense - il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha deliberato di modificare in parte i correttivi al principio della continuità professionale nel seguente modo:
“1) Dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, fermi restando per i precedenti periodi i criteri già fissati in passato, possiede il requisito dell’esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l’avvocato che abbia dichiarato o nei cui confronti sia stato accertato un reddito netto oppure un volume di affari derivanti dall’esercizio dell’attività professionale forense, non inferiori ad un livello annuo rispettivamente pari a €. 10.300,00 di reddito professionale netto o 15.300,00 di volume d’affari.
E’ ammessa la media tra i redditi oppure tra i volumi di affari relativi a due o più anni consecutivi fino ad un massimo di cinque.


Gli avvocati sono esonerati, per il triennio iniziale di appartenenza all’Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell’esercizio della libera attività forense; tuttavia essi debbono sempre fornire la prova di aver dichiarato per il terzo anno un qualsiasi volume d’affari diverso da zero.
Nel quarto e quinto anno di iscrizione all’Albo e per i titolari di pensione di invalidità i limiti indicati nel punto 1) sono ridotti a 1/3.
Nei successivi cinque anni di esercizio professionale (dal sesto al decimo anno di iscrizione all’Albo) e dopo il compimento del 60° anno di età, i limiti predetti sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa.
Gli esoneri e le agevolazioni di cui sopra si riferiscono solamente all’ipotesi di prima iscrizione all’Albo.
Per i praticanti avvocati iscritti alla Cassa non è richiesta alcuna prova dell’esercizio continuativo della professione.
2) Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento la Giunta Esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e prevalenza dell’esercizio professionale tenuto presente ogni elemento fornito dall’interessato o comunque acquisito e sentito il parere del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Dovrà essere dato particolare rilievo ai redditi e volumi di affari degli anni anteriori e posteriori a quelli della malattia o dell’impedimento.
Sono sempre considerati grave impedimento al fine della prova della continuità professionale i casi degli iscritti vittime di catastrofi e/o calamità naturali; in tal caso gli iscritti delle zone colpite ed individuate con apposito provvedimento normativo statale sono esonerati dalla prova del reddito per un biennio decorrente dall’anno dell’evento o da quello successivo, a scelta dell’iscritto.
Per la maternità la madre è esonerata dalla prova dell’esercizio continuativo per due anni, computando, se richiesto, anche l’anno antecedente alla nascita del figlio, a condizione che la professionista fosse già in stato di gravidanza.


L’esonero suddetto spetta altresì per l’ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età, con decorrenza dall’anno dell’ingresso del minore nella famiglia.
3) Gli avvocati che, mantenendo l’iscrizione alla Cassa, esercitano temporaneamente la loro attività all’estero, colà producendo reddito e fornendone attestazione, sono esonerati dalla prova della continuità per un periodo massimo di due anni.”


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Il 2 febbraio è entrata in vigore la legge di riforma dell’ordinamento professionale forense la quale ha portato con sé la - per certi versi - rivoluzionaria novità della coincidenza della iscrizione Albo – Cassa.
In particolare l’art. 21 comma 8 dispone che “l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense”.
Ciò significa che l’iscrizione alla Cassa Forense, che sino al 1° febbraio era obbligatoria per tutti gli iscritti Albi che esercitassero la professione con carattere di continuità (ossia con il raggiungimento dei parametri reddituali), dal 2 febbraio diviene obbligatoria con la semplice iscrizione agli Albi, a prescindere pertanto dai parametri reddituali.
La conseguenza logica della norma è che molto probabilmente dovrà farsi un radicale intervento sul principio della continuità professionale anche perché la stessa legge di riordino della professione forense “sposta” il requisito della continuità professionale alla permanenza di iscrizione agli Albi (art. 21 comma 1).


Con l’unica eccezione che il paramentro della continuità professionale non potrà essere di natura reddituale (“La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvo le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale”).
A giudizio di chi scrive le prime necessarie conseguenze delle nuove regole non potranno che essere:
il requisito reddituale della continuità professionale sino ad oggi adottato da Cassa Forense molto probabilmente sarà destinato ad essere profondamente rivisitato anche perché diventano prevalenti i requisiti di permanenza di iscrizione all’albo che non potranno comprendere riferimenti al reddito professionale;
mentre sino ad oggi è stato possibile chiedere la sola cancellazione dalla Cassa (permanendo invece la iscrizione agli albi) nel caso in cui non si fosse raggiunto il requisito reddituale della continuità professionale per almeno tre anni consecutivi, da domani non sarà più possibile cancellarsi dalla Cassa se non cancellandosi contestualmente da tutti gli albi professionali.


Avv. Massimo Carpino - Delegato di Cassa Forense

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