Sospensione dall’esercizio professionale: effetti sull’elettorato attivo e passivo
07/04/2017
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Invece, il secondo comma, in modo del tutto innovativo, statuisce la possibilità per gli avvocati di sospendere volontariamente l’esercizio professionale, senza però determinare né una durata, minima o massima, della sospensione né l’obbligo di motivare la richiesta al momento di presentazione della domanda.
L’art. 15, co. 1, lett. e), della summenzionata legge, nonché l’art. 3, co. 3, lett. d), D.M. 16 agosto 2016, n. 178 -Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e gli aggiornamenti di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine, ai sensi dell’art. 15, co. 2, L. 247/2012- prevedono l'istituzione di un apposito elenco, presso ciascun Consiglio dell’ordine, nel quale siano inseriti tutti gli avvocati sospesi con l’indicazione specifica del tipo di sospensione, sia d’ufficio che volontaria e, in più, l’art. 20, co. 3, della menzionata legge n. 247/2012 e l’art. 2, co.1, lett. n), D.M. 16 agosto 2016, n. 178, sanciscono che tali sospensioni siano anche annotate nell’albo professionale.
In relazione alla facoltà, per gli avvocati sospesi volontariamente, di ricoprire cariche politiche all’interno degli organi degli ordini forensi, l’articolo 28, L. 247/2012, che si occupa specificamente dei Consigli dell’ordine, prevede in primis, al comma 2, ultimo capoverso, l'esclusione dal diritto di voto per gli avvocati sospesi, per qualunque ragione, dall’esercizio professionale ed in secundis, al comma 4, l'eleggibilità solo degli avvocati iscritti e aventi diritto di voto; in sostanza, in modo indiretto, dal combinato disposto dei due commi, si evince che gli avvocati sospesi -senza distinzione alcuna- siano esclusi sia dall’elettorato attivo che dall’elettorato passivo.
In merito all’ipotesi per un avvocato, durante il periodo di sospensione volontaria dall’esercizio della professione, di essere eletto all’interno del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, l’art. 13 dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto Ministeriale del 1 giugno 2016, al secondo comma, richiede fra i requisiti di eleggibilità, l’iscrizione congiunta alla Cassa Forense, e ad un Albo da almeno cinque anni; quindi, prevedendo l’art 6, comma 1, del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012 -deliberato dalla Cassa ed approvato con nota ministeriale del 7.8.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 20.8.2014- la cancellazione dalla Cassa, deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva, in caso di sospensione volontaria ex art. 20, co. 2 e 3, L. 247/2012, ne discende che in caso di sospensione l’avvocato sarebbe carente di uno dei requisiti essenziali di eleggibilità richiesti dallo Statuto stesso. Inoltre, per completezza, si precisa che l’articolo 3, comma 2, del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati, approvato con Decreto Ministeriale del 28.1.2014, prevede che “hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti alla Cassa e ad almeno un albo o registro al giorno precedente quello di indizione delle elezioni”, per cui, gli avvocati sospesi volontariamente sono esclusi anche dall’elettorato attivo.
Invece, in merito al caso di sospensione ex art. 20, comma 1, della citata legge n. 247/2012, l’art. 6 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012, non prevede la cancellazione automatica dalla Cassa. Ricorrendo tale fattispecie, andrebbe verificata la disciplina specifica relativa alla carica ricoperta. Al riguardo, ad esempio, si rappresenta che, nel caso dell’elezione degli avvocati come componenti del Consiglio superiore della Magistratura, l’art. 33 della L. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura) dispone che “i componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali” comportando per gli avvocati la cancellazione dalla Cassa in base all’art. 21, comma 8, della L. n. 247/2012, che prevede la contestuale iscrizione all’albo e alla Cassa. Fermo restando una discordanza, che tuttora sussiste, tra l’art. 20, comma 1, della L. 247/2012 e l’art. 33 della L. 195/1958, limitandosi il primo a prevedere solo la sospensione d’ufficio per gli avvocati eletti come membri del CSM e non richiedendo la cancellazione dagli Albi professionali. Peraltro, l’articolo 64 della L. n. 247/2012 prevede che “il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore, allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate” decreti che, allo stato, non risultano ancora adottati.
Avv. Marcello Bella – Dirigente Ufficio Legale Cassa Forense
Dott.ssa Ludovica Dickmann