SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA INALIENABILITÀ DEI BENI CON USI CIVICI

di Fabio Costantino

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Il 15/6/2023, con la sentenza n. 119/2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, riguardante i beni con usi civici di proprietà privata. Questa sentenza ha implicazioni importanti per la circolazione della proprietà privata.

La Sentenza e i Diritti di Uso Civico:

La sentenza afferma che i diritti di uso civico presentano caratteristiche di realtà giuridica, come l'inerenza e l'opponibilità erga omnes. Pertanto, la circolazione della proprietà privata non influisce sulla tutela di tali diritti, che rimangono opponibili a chiunque.

I diritti di uso civico in re aliena, pur non riconducibili ad alcuno dei diritti reali tipizzati dal legislatore codicistico, presentano i tratti propri della realità: l’inerenza e lo ius sequelae, l’immediatezza e l’autosufficienza, l’assolutezza e l’opponibilità erga omnes. Sono, dunque, proprio i caratteri tipici della realità a rendere la tutela e l’esercizio dei diritti di uso civico del tutto indifferenti alla circolazione del diritto di proprietà: gli usi civici seguono il fondo, chiunque ne sia titolare, grazie all’inerenza, e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro, essendo il diritto immediatamente opponibile a chiunque”. …. “La proprietà privata circola unitamente agli usi civici e al vincolo paesaggistico, incorporando in tal modo la destinazione paesistico-ambientale, con la conseguenza che chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo degli usi civici”.

Il Riconoscimento Giuridico dell'Atto di Destinazione Economica:

Tale principio ha trovato primo riconoscimento da parte della Prima Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza del 14 luglio 1989 n. 3322 in cui si affermò che l’impegno del privato di costruire un’opera di urbanizzazione (nella specie una scuola materna) spiega un duplice ordine di effetti: il primo, di natura reale, consistente nella determinazione della destinazione economica del bene futuro; il secondo, di natura personale, consistente nell’obbligo di compiere l’attività necessaria affinché quell’opera venga ad esistenza; conseguentemente, la tutela giurisdizionale riguardante l’efficacia e la validità della costituzione di tale obbligo non può modificare la destinazione economica dell’opera compiuta, né può travolgere i diritti ed i rapporti di cui forma oggetto”.

Oggi la Corte Costituzionale ribadisce che l’inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati – sancita dal combinato disposto dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 - “non presenta alcuna ragionevole connessione logica” con la conservazione degli stessi e, per il loro tramite, con la tutela dell’interesse paesistico-ambientale. In altre parole, non serve a nulla disporre l’inalienabilità del bene per tutelare “gli interessi collettivi” gravanti su di esso.

Questo perché la tutela degli interessi collettivi gravanti su di un bene privato è assicurata dalla rilevanza giuridica che il nostro ordinamento attribuisce all’atto di destinazione economica che, in questo caso come in altri, la legge ha impresso al bene. Il bene circola con impressa quella destinazione e qualsiasi attività il privato, o i terzi, dovessero compiere per impedire l’attuazione degli usi civici verrebbe inibita dal Giudice.

Le Implicazioni della Sentenza:

Di fatto il nostro ordinamento riconosce espressamente la rilevanza giuridica dell’atto di destinazione economica. Esistono esempi specifici in cui la legge attribuisce un valore significativo a questa destinazione economica, come indicato negli articoli 178, 816, 818, 1062 e 1378 del codice civile.

Per esempio, nel caso di beni acquistati da un coniuge imprenditore dopo il matrimonio, questi beni fanno parte della comunione de residuo solo se sono destinati all'attività imprenditoriale costituita dopo il matrimonio. Inoltre, l'alienazione di una collezione di beni mobili può avvenire solo dopo che è stata effettuata una destinazione unitaria dei beni. La vendita di un oggetto principale può comportare anche l'acquisto di un oggetto accessorio solo se è stata previamente effettuata una destinazione dell'oggetto accessorio al servizio dell'oggetto principale.

Conclusioni:

La sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2023 sottolinea che la destinazione ad usi civici di un bene, imposta dalla legge, è un elemento cruciale. Prima che il bene con uso civico venga alienato, si è già stabilito un altro effetto giuridico importante: la rilevanza della destinazione impressa al bene. Di conseguenza, chiunque acquisti il bene deve rispettare questa destinazione, garantendo il pieno godimento degli usi civici da parte della comunità.

 


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