RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLO STUDENTE

di Gerlando Gibilaro

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GARANZIA ASSICURATIVA E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 27 MAGGIO 2024, N. 14720

La recente Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. III, del 27 maggio 2024, n. 14720, affronta il tema dell’estensione (e della validità) della garanzia assicurativa e della responsabilità del Ministero dell'Istruzione (in uno con l’Istituto Scolastico) per i danni subiti da uno studente durante l'orario scolastico.

Il Caso

Il fatto ha avuto luogo presso un istituto comprensivo statale, dove l'alunno minorenne era inciampato da solo su un una sedia durante l'ora di lezione, riportando danni al mento. I genitori hanno chiesto il risarcimento dei danni all'Istituto Scolastico, che, a sua volta, ha chiamato in garanzia la compagnia di assicurazione.

In primo grado, il Giudice di Pace adito, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'istituto e dell'assicurazione, ha condannato al risarcimento del danno il Ministero dell'Istruzione, rimasto contumace.
La decisione veniva confermata in appello dal Tribunale di Roma.

Avverso la superiore decisione il Ministero dell’Istruzione ha proposto Ricorso per Cassazione.

Uno dei punti cardine del ricorso del Ministero riguardava l'estromissione della compagnia assicurativa dal procedimento. La questione si è concentrata sulla validità della chiamata in causa effettuata dall'istituto scolastico e sulla sua rilevanza nei confronti del Ministero.

La Cassazione ha stabilito che l'attività processuale svolta dall'istituto scolastico, in quanto organo dello Stato, è imputabile direttamente al Ministero dell'Istruzione. Questo significa che l'estromissione della compagnia assicurativa, decisa dal giudice di merito, è stata ritenuta errata. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Cass. 3275/2016), sottolineando che il contratto di assicurazione stipulato dall'istituto scolastico doveva essere interpretato come stipulato a copertura dei danni per i quali risponde il Ministero. In caso contrario, tale contratto sarebbe privo di causa.

Pertanto, la decisione di estromettere la compagnia assicurativa è stata annullata, con l'affermazione che la copertura assicurativa si estende anche ai danni imputabili al Ministero, essendo stipulata dall'istituto scolastico in qualità di organo statale.

Il secondo punto cruciale analizzato dalla Cassazione riguarda la natura della responsabilità del Ministero per i danni subiti dagli studenti. La sentenza ribadisce che la responsabilità per i danni causati dall'alunno a se stesso è di tipo contrattuale. Questa impostazione si fonda sull'orientamento giurisprudenziale consolidato (da ultimo Cass. 2114/2024), secondo cui il rapporto contrattuale tra l'istituto scolastico (e quindi il Ministero) e lo studente comporta una presunzione di responsabilità per i danni subiti dall'alunno:  “è onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l’inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione”.

La Cassazione ha specificato che spetta al convenuto, in questo caso il Ministero, fornire la prova della non imputabilità del danno. Tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni. Nella fattispecie, il Ministero ha dimostrato di aver allegato elementi presuntivi significativi per dimostrare che il danno subito dall'alunno era imprevedibile e inevitabile. Questi elementi includevano la presenza dell'insegnante al momento dell'incidente, il rispetto delle normative di sicurezza e la natura imprevedibile dell'incidente stesso.

La Corte ha quindi accolto il ricorso del Ministero, evidenziando che la decisione impugnata non aveva tenuto in adeguata considerazione tali elementi presuntivi, che avrebbero potuto escludere la responsabilità del Ministero.

 

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