Provvedimenti emergenziali del Governo … e la sospensione dei termini di prescrizione?

di Gabriele Buonfante

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In occasione delle precedenti gravi calamità che hanno colpito il nostro Paese (da ultime il terremoto dell’Aquila del 2009, il terremoto dell’Emilia Romagna del 2012 e il terremoto del Centro Italia del 2016), il Governo aveva sempre emesso un provvedimento con il quale aveva sospeso i termini di prescrizione e ciò per evitare che, nel corso dell’emergenza, qualche cittadino potesse incolpevolmente incorrere nell'estinzione di un suo diritto subendo così rilevanti danni economici.

Nella presente occasione il Governo, con lodevole tempestività, all'inizio della emergenza, ha emesso il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 che, all’art. 10, comma 4, così dispone: 

  1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. 

Dunque, una prima norma era stata tempestivamente e correttamente emanata, ma:

1) non riguardava l'intero territorio nazionale ma solo le Zone Rosse della Lombardia più le quattordici province di Venezia, Padova, Treviso, Novara, Asti, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, quando, subito dopo, invece l’emergenza è stata estesa a tutto il territorio Nazionale; 

2) l’efficacia nel tempo era limitata al 31 marzo 2020 mentre la situazione emergenziale che ne aveva giustificato l’emanazione è ancora drammaticamente in essere e non è destinata a cessare a breve; 

3) il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 che la contiene non è stato ancora convertito in legge.

Ora, se pure è vero che per evitare la prescrizione sarebbe sufficiente una richiesta scritta, Raccomandata AR oppure notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario (lasciando in disparte la PEC visto che i privati non ne dispongono), è altresì vero che gli Ufficiali Giudiziari –in questo periodo- notificano solo a mezzo posta e che Poste Italiane ha tenuto dei comportamenti “irregolari” per circa tre settimane (sino alla emanazione del Decreto “Cura Italia”, art. 108).

A fronte quindi della  attuale situazione, giacché da oltre un mese si è nell'impossibilità di muoversi e l’emergenza non sembra destinata a cessare, sarebbe opportuno che il Governo emanasse una norma per regolare la problematica venutasi a creare e impedire la prescrizione di diritti.

Soprattutto a rischio sono i diritti con termini di prescrizione più breve, ad esempio la provvigione del mediatore che si prescrive in un anno, le provvigioni degli agenti di commercio  che si prescrivono sempre in un anno o anche il risarcimento danni da sinistro stradale che si prescrive in due anni, per i quali quindi la tempestività della richiesta è più rilevante.

Basterebbe inserire, in un prossimo decreto legge o in occasione della conversione in legge di qualche decreto (ad esempio del 9/2020 o del 18/2020, c.d. “Cura Italia”), un comma che preveda 

La sospensione con efficacia retroattiva a far data dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020  del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali di carattere sostanziale comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali per i soggetti che alla data del 22 febbraio 2020 erano residenti, avevano sede legale, operativa o produttiva, ovvero erano domiciliati in territorio nazionale e che Ove la decorrenza del termine abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, prevedesse il suo decorso dalla fine del medesimo periodo di sospensione ”

Probabilmente si tratta di una mera dimenticanza del Governo, ma, come sopra detto, c’è il concreto rischio che, superata l’emergenza, qualcuno si trovi a fare i conti con danni economici anche rilevanti irreparabili.

Si auspica quindi un intervento legislativo che estenda la suddetta sospensione a tutto il territorio nazionale e che preveda la sua retroattività per il periodo almeno dal 22 febbraio 2020 e fino al termine del periodo emergenziale.

Avv. Gabriele Buonfante - Foro di Macerata 

 


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