Processo amministrativo rapporto tra discussione da remoto o cartolare

di Antonino Galletti

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L’art. 4 del D.L. 28/2020, com'è noto, ha previsto la possibilità, fino al 31 luglio 2020, su istanza di parte o d’ufficio, della richiesta della discussione orale delle cause in udienza pubblica o camerale, con collegamenti da remoto in modalità videoconferenza, che consentano la partecipazione degli avvocati.

Tale previsione ha comportato l’adozione di atti attuativi di diversa natura, normativa, convenzionale e interpretativa, sino alla predisposizione di guide pratiche per agevolare l’utilizzo da parte dei difensori degli strumenti di collegamento da remoto.

In particolare, è stato adottato decreto il Presidente del Consiglio di Stato 22 maggio 2020 n. 134 che, con valore normativo, stabilisce le regole tecnico-operative e le specifiche tecniche per lo svolgimento dell’udienza da remoto in videoconferenza.

Sono state, inoltre, emanate le Linee guida del Presidente del Consiglio di Stato sulla discussione da remoto del 25 maggio 2020 (cosiddette “terze linee guida”), pubblicate sul sito internet della Giustizia Amministrativa, che, seppure sono un atto giuridicamente non vincolante, forniscono importanti indicazioni interpretative sul regime dell’udienza in videoconferenza.

Alle linee guida si è accompagnata la sottoscrizione, in data 26 maggio 2020, di un Protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa e gli organismi rappresentativi delle avvocature sempre avente a oggetto lo svolgimento dell’udienza in videoconferenza.

È stata, infine, pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa una Guida avente a oggetto la “Partecipazione alle Udienze Telematiche della Giustizia Amministrativa attraverso l’impiego di Microsoft Teams”, a uso degli Avvocati del libero Foro e dell’Avvocatura dello Stato, dove sono fornite indicazioni pratiche per la partecipazione alle udienze in videoconferenza, prendendo in esame ogni aspetto.

La guida è in sostanza un agile vademecum che, tenendo conto delle previsioni normativamente vincolanti dall’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, ripercorre i passaggi telematici da seguire per partecipare correttamente all'udienza, dando anche informazioni pratiche sull’utilizzo dell’applicativo Microsoft Teams adottato per la videconferenza.

Va esaminato poi  il rapporto tra discussione da remoto ex articolo 4 DL 28/2020 e l’ultrattivo processo cartolare previsto dall’articolo 84 del DL 18/2020.

Si tratta evidentemente di due scelte alternative: se è stata chiesta la discussione orale, si applica esclusivamente l’art. 4,co. 2, del d.l. n. 28/2020, con le sue previsioni in tema di discussione orale e di modalità alternative alla discussione orale;  se nessuno  ha  chiesto  la  discussione  orale, si applica esclusivamente l’art. 84, co. 5 , del  d.l. n. 18/2020, e cioè il processo cd.cartolare (id est, passaggio in decisione sulla base degli scritti) con termine sino a due giorni liberi dall’udienza per il deposito di brevi note. 

Tale soluzione interpretativa è quella  meno  problematica  sul  versante  applicativo.  In tal senso depone, non solo il mantenimento in vigore della disciplina del citato art. 84, ma  anche  la circostanza  che  la  novella  è intervenuta su di esso, estendendo il dies ad quem dal 30 giugno al 31 luglio 2020, a riprova che il rito cartolare continua ad applicarsi in assenza di richieste di discussione.  

Avv Antonino Galletti Presidente COA Roma


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