OCCUPAZIONE ABUSIVA DELL’IMMOBILE, LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISCIPLINA IMU

di Fabio Costantino

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Nel commento alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 3/1/23, Sez. VII, pubblicata su CF NEWS del 31/01/23, avevamo auspicato, anche alla luce dell'art. 1, co. 81 L. 197/22 (Legge di Bilancio), una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13, co. 2, DL 201/2011 in relazione all’art. 53 della Costituzione.

Oggi la Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 9956/2023 (cui ha fatto seguito l’ordinanza gemella n 9957/2023), depositata il 13/4/23, ha disposto, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 della L n. 87 del 1953, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3, co. 1, all’art. 42, co. 2, ed all’art. 53, co. 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile, che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.

Il previgente art. 9, co.1, d.lgs. n. 23/2011 disponeva: «soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili … ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ...». A sua volta l'art. 13, co. 2, D.L. 201/2011 prevede: «l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Rispetto alla fattispecie sub iudice, l’ordinanza della Cassazione ha escluso la rilevanza dell'art. 1, co. 81 L n. 197/2022 («Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: ... g bis)gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale») sia perché “tale disposizione non può considerarsi retroattiva in mancanza di indicazioni espresse in tal senso”, sia perché “non può qualificarsi come interpretativa, perché il contenuto precettivo di essa non si ricollega ad altra norma preesistente da chiarire o da precisare”. Fatta tale precisazione, la Corte di Cassazione ha così motivato l’ordinanza di rimessione alla Consulta.

In primis, ha ravvisato nel precedente suo orientamento, costituente “diritto vivente” e favorevole all’Ente impositore, “elementi di contrasto con il principio di capacità contributiva” di cui all’art. 53 Cost. ed ha richiamato, in proposito, l’insegnamento della Consulta per la quale i requisiti essenziali della capacità contributiva sono: l’effettività, la certezza e l’attualità.

Circa l’effettività la Cassazione ha ribadito la necessità di “salvaguardare il diritto del contribuente ad essere chiamato a concorrere alle spese pubbliche solo in quanto in possesso di effettiva capacità contributiva”, con la conseguenza che la capacità contributiva deve essere “certa ed attuale, e non meramente fittizia”.

Con riferimento al requisito dell’attualità ha precisato che “il tributo deve essere correlato ad una capacità contributiva in atto, non ad una capacità contributiva passata o futura” e che “deve sussistere nel momento in cui si verifica il prelievo”; peraltro, la capacità contributiva risulta “inscindibilmente connessa ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza tributaria, atteso che, in forza del connubio normativo tra gli artt. 53 e 3 Cost., a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale”.

Sulla scorta di tali principi la Cassazione ha affermato che “il possesso legittimante il sorgere della soggettività passiva ai fini IMU, per essere effettivo, presuppone che la cosa rientri materialmente nella disponibilità individuale del possessore di talché quest’ultimo possa esercitare le prerogative discendenti dal diritto ricadente sul bene” e che, quindi, nel caso in cui il contribuente sia sprovvisto sia della disponibilità materiale del bene, sia della possibilità di esercitare qualsivoglia diritto sulla cosa non possa essere considerato soggetto passivo ai fini IMU, mancando i requisiti minimi della capacità contribuita individuale. Ha aggiunto la Corte di Cassazione che la tassazione ai fini IMU degli immobili occupati abusivamente pone dubbi di costituzionalità anche con l’art. 42, co. 2, Cost. ed anche con l’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantiscono e tutelano la proprietà privata e, ciò – aggiungiamo noi – soprattutto nei casi in cui l’Ente impositore sia lo stesso soggetto occupante (vedasi il caso del Teatro Petruzzelli di Bari).

Infatti la CEDU ha in più occasioni affermato che non è consentito alla P.A. trarre vantaggio da propri comportamenti illeciti e, più in generale, da una situazione di illegittimità dalla stessa.

Aspettiamo ora la pronuncia della Corte Costituzionale.   


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