NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO: VA COMUNICATO AL REGISTRO DELLE IMPRESE IL TITOLARE EFFETTIVO

di Giulia Pontarollo

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Nei giorni scorsi Unioncamere ha inviato via PEC una comunicazione a tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a e Soc. Coop.), ai trust e alle associazioni e fondazioni, informando che a breve dovrà essere fornita comunicazione dei Titolari effettivi al Registro delle Imprese.

Si tratta di una comunicazione che Unioncamere ha inviato in adempimento a quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal D.M. 11.3.2022 n. 55 che, al fine di agevolare l’individuazione del Titolare effettivo, hanno introdotto l’obbligo in capo alle società e agli enti sopra indicati di comunicare il Titolare effettivo (e le successive variazioni) all’interno di un’apposita sezione del Registro delle imprese.

Ciò rappresenta un grande passo avanti per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Chi è il titolare effettivo di una società?

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,  tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica” (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

In sostanza sono tre i criteri per individuare il Titolare effettivo, uno conseguente all’altro.

Il primo criterio, dell’assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Nei trust, titolari effettivi sono tutte le persone coinvolte nel trust medesimo e quindi il disponente, il beneficiario, il trustee e tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust, oppure che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.

La comunicazione del Titolare effettivo deve essere trasmessa dall’amministratore o dal legale rappresentante della società o degli enti sopra elencati seguendo le istruzioni riportate al seguente link: titolareeffettivo.registroimprese.it. (non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista).

La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e presentata in modalità telematica.

Quanto al termine entro cui eseguire detto adempimento, va rilevato che il D.M. 11.3.2022 n. 55 è entrato in vigore il 9.5.2022; solo negli scorsi giorni, però, è stato predisposto dalle Camere di Commercio il relativo sistema per l’invio della comunicazione (che ad oggi risulta ancora non abilitato).

Dal momento in cui sarà attiva la funzionalità che consente l’invio della dichiarazione, i soggetti obbligati avranno un termine di 60 giorni per l’invio della comunicazione; il Titolare effettivo dovrà essere confermato ogni 12 mesi e ogni variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni.

Vi sono sanzioni in caso di omessa o falsa comunicazione: nel primo caso ai soggetti obbligati verrà applicata una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 Euro (art. 2630 c.c.); nel secondo caso agli amministratori è applicabile una sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10 a 30.000 Euro (art. 55 D. Lgs. 231/2007).


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