La nuova disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (D.lgs 25 maggio 2017, N. 90)

di Fabrizio Richard

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In sintesi, sono stati ridisegnati i compiti e le responsabilità sia del Ministero dell’economia e delle finanze, che dell’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) e delle altre autorità pubbliche interessate. Il Decreto ha riscritto l’intero Titolo I del D. Lgs. 231/2007, modificando le definizioni, le finalità, i principi e l’elenco dei “soggetti obbligati” chiamati ad adempiere alle prescrizioni orientate a prevenire e identificare episodi di utilizzo del denaro a fini di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Sono stati resi più stringenti gli obblighi di adeguata verifica (Titolo II), oltre a introdurre norme specifiche in relazione all’attività dei cosiddetti “money transfer” nonchè (Titolo IV) nuove disposizioni indirizzate al settore dei servizi di gioco. Il Decreto ha semplificato le fattispecie delittuose limitando l’area di rilevanza penale a condotte caratterizzate da un maggiore disvalore per quanto riguarda i reati più strettamente legati agli obblighi gravanti sugli operatori (art. 55, commi 1-3, del D. Lgs. 231/2007). Sono state inoltre introdotte nuove fattispecie connotate da particolari modalità di falsificazione di documenti e informazioni o altrimenti fraudolente. In particolare i delitti previsti all’art. 55, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 si applicano a condotte di falsificazione di dati e informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione, nonché all’utilizzo di dati e informazioni false in occasione dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica (Titolo II, capo I). L'art. 55 comma 2, sempre del D. Lgs. 231/2007, attiene agli obblighi di conservazione (Titolo II, capo II) e si applica a chi acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione, nonché a chi si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dai e informazioni. Il reato previsto all’art. 55, comma 3, del D. Lgs. 231/2007 riguarda i soggetti che devono comunicare le informazioni necessarie all’assolvimento dell’adeguata verifica e, in tale sede, forniscono dati o informazioni non veritiere. Si tratta della fattispecie applicabile al cliente che fornisce false informazioni al soggetto tenuto ad effettuare l’adeguata verifica. Il Decreto 90/2017, all’art. 5 ha inoltre confermato l’art. 25-octies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli Enti per gli stessi reati.


In data 6 luglio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso la circolare DT 54071 con cui ha emanato istruzioni operative di dettaglio sull’applicazione e il calcolo del nuovo regime sanzionatorio della nuova normativa antiriciclaggio. Particolare attenzione deve essere quindi posta nelle attività di interesse del Decreto che possono essere realizzate da uno studio professionale, associato o meno. Nella fattispecie le disposizioni – ai sensi dell’art. 3, comma 4 lett. c) della Legge Antiriciclaggio - si applicano agli Avvocati solo quando:

  • compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazionedi natura finanziaria o immobiliare
  • assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:
    • il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
    • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
    • l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    • l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
    • la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

In estrema sintesi gli obblighi in capo al professionista riguardano:

  • l’identificazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo”;

  • la conservazione dei dati relativi al cliente ed all’”operazione”;

  • l’adeguata verifica da effettuare sul cliente e sul titolare effettivo;

  • l’astensione dall’effettuare l’operazione in presenza di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo;

  • la segnalazione da effettuare all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) istituita presso la Banca di Italia, qualora l’Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

  • la formazione del personale e dei collaboratori;

  • la segnalazione al Ministero dell’Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro;

  • l’adozione di presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
    L’obbligo di identificazione scatta:

  • relativamente al cliente riguardo al quale la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore a 15.000,00 Euro o comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari e superiore a 15.000, 00 Euro, anche mediante più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;

  • in presenza di operazioni finanziarie;

  • in presenza di operazioni di valore indeterminato o non determinabile;

  • nel caso di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

  • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.


     

 

L’obbligo di identificazione deve essere assolto in tutti i casi in cui sussiste l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Infine, se il cliente opera in nome o per conto di una società o di un ente, l’Avvocato deve verificare il potere di rappresentanza. Per identificare il titolare effettivo l’Avvocato può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente disponibili (ad esempio le visure camerali estratte dal Registro delle Imprese) oppure fare riferimento ad una dichiarazione scritta resa dal cliente in cui quest’ultimo indica – sotto la propria responsabilità – i riferimenti del titolare effettivo (o dei titolari effettivi, se sono più di uno). L’identificazione del titolare effettivo ha luogo contestualmente all’identificazione del cliente. È stato invece eliminato l’obbligo di istituzione e compilazione del registro dell’antiriciclaggio e la mancata tenuta del registro anche per il passato non è più sanzionabile in forza dell’art. 69 della Legge che regolamenta la successione delle leggi nel tempo. Con riferimento agli obblighi di conservazione l’Avvocato deve custodire per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, all’interno del singolo fascicolo della pratica. Per le finalità di cui sopra dovranno pertanto essere conservati i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica che consentano di ricostruire:

  • la data di instaurazione del rapporto continuativo o di conferimento dell’incarico;

  • i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e sulla natura dell’incarico;

  • la data, l’importo e la causale dell’operazione;

  • i mezzi di pagamento utilizzati.


     

Ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente, è opportuno conservare all’interno del fascicolo del cliente un documento (“scheda di valutazione”), da redigersi all’identificazione del cliente, in cui viene effettuata una valutazione del “rischio cliente” sotto i profili dell’antiriciclaggio sulla base degli Indicatori di Anomalia contenuti nel decreto ministeriale 16 aprile 2010 nonchè degli gli Schemi di Anomalia predisposti dall’UIF in relazione a diverse fattispecie. La segnalazione all’UIF va fatta via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF disponibile sul sito internet dell’UIF (http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos), previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema. Devono essere comunicati, tra l’altro, i dati del segnalante; i dati del soggetto segnalato e, qualora il cliente operi per conto terzi, anche i dati di quest’ultimo soggetto; le informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione e i motivi del sospetto. Le disposizioni antiriciclaggio pongono un espresso divieto di informare il cliente sulla segnalazione fatta all’UIF. Le principali violazioni degli obblighi antiriciclaggio sono, presidiate da sanzioni amministrative. In particolare:

  1. l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione è punito con la sanzione amministrativa di € 2.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da € 2.500 a 50.000;

  2. l’inosservanza degli obblighi di conservazione è punito con la sanzione amministrativa di € 2.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da € 2.500 a 50.000;

  3. l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato (cioè di concorso nel reato di riciclaggio) è punito con la sanzione amministrativa di € 3.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da € 30.000 a 300.000. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime comportino un vantaggio economico, la sanzione non può essere inferiore a 450.000 euro, se il vantaggio è determinato o determinabile, e sino ad € 1.000.000,00 se indeterminato.


     

Integrano invece reato:

  1. la violazione del divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell’avvenuta segnalazione: è previsto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro;

  2. la falsificazione dei dati o l’utilizzo di dati falsificati, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro;

  3. l’acquisizione di dati falsi al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro.

La sanzione amministrativa è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’esito di un procedimento (regolato dalla legge n. 689/1981) nel quale il presunto trasgressore può presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato. Il decreto del MEF è impugnabile dinanzi al Tribunale civile di Roma. Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione.

Dr. Fabrizio Richard – Responsabile Internal Auditing Cassa Forense


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