NECESSITÀ DI PROCURA NOTARILE IN MEDIAZIONE? SÌ, NO, DIPENDE.
16/12/2022
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Alcune recenti pronunce di tribunali italiani si sono espresse a favore o contro la necessità di autentica notarile in relazione alla delega conferita a un sostituto della parte che, in nome e per conto della stessa, partecipi al procedimento di mediazione.
In effetti, sul punto va ricordato che la presenza delle parti è davvero essenziale allo svolgimento della mediazione; sia perché l’espresso dato normativo porta a favorire in ogni modo la presenza personale, sia perché la funzione del mediatore di favorire e ricreare canali comunicativi tra le parti può essere adempiuta solo quando abbia la possibilità di parlare alle persone stesse, anche per consentirgli di lavorare e intervenire mediante applicazione di tecniche negoziali sulle situazioni emotivamente bloccanti che spesso si verificano e far emergere i veri interessi sottostanti alle posizioni da ciascuno rivestite.
Che, tuttavia, qualora la parte privata non possa o non voglia partecipare all’incontro di mediazione sia possibile delegare un terzo, è certamente principio indiscusso.
Con quale forma però la parte privata può conferire delega a partecipare in sua vece alla mediazione? Basta una procura semplice o essa va autenticata? E se va autenticata, da chi? Dall’avvocato o serve ricorrere a un notaio?
La questione della partecipazione personale e delle delegabilità in mediazione è stata affrontata dalla nota sentenza della Suprema Corte del 27/03/2019 n° 8473 che, in primo luogo, ha ribadito che la presenza delle parti è estremamente necessaria, ma ha altresì poi affermato che la procura conferita dalla parte debba essere speciale e sostanziale. Dovrà cioè essere redatta e rilasciata per quella specifica procedura di mediazione e contenere espressamente i poteri di “disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, ovvero di parteciparvi, negoziare, transigere, conciliare, acconsentire alla proroga del termine per l’espletamento e sottoscrivere il verbale.
La Cassazione ha infatti chiaramente sottolineato che non può rappresentare la parte privata l’avvocato dotato di procura ad litem, inidonea allo scopo; d’altro canto, però, mai ha affermato che la forma necessaria fosse quella della procura notarile.
Va infatti ricordato che, secondo i principi generali codicistici e specificamente l’art. 1392 c.c., si impone che la procura, a pena d’inefficacia, debba avere la stessa forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere. Sarà quindi necessaria una procura notarile nel caso di una divisione ereditaria avente ad oggetto immobili, ma non controversie di locazione o per un inadempimento contrattuale o comunque per questioni di carattere obbligatorio.
Le corti locali di merito si sono pronunciate in molti casi confermando che una procura speciale sostanziale “semplice”, ovvero non autenticata, è sufficiente e idonea a rappresentare la parte e che solo nel caso si compiano atti che richiedano l’autentica della firma sarebbe necessario munirsi di procura notarile (si vedano, tra le altre, Trib. Roma 23/11/2021 n°18271 – Trib. Napoli 10/02/2022 n°1488 – C. App. L’Aquila 15/07/2021 n°1129 – Trib. Napoli 5.2.2021 n. 1167 - Trib. Velletri 19.10.2021 n. 1892 - Trib. Crotone 05/01/2021 – Trib. Pordenone 07/12/2020 n°647 – Corte Appello Napoli 29.9.2020 n. 3227 - Trib. Milano 11/06/2019 n°5605).
Da ultimo, recentemente in questo senso, il Tribunale di Ravenna che, con sentenza n. 571 del 31.10.2022, ha confermato:
“Nel caso in discussione l’opposta ha conferito ad un terzo non difensore [...] una procura specifica per la partecipazione alla procedura di mediazione e con i correlativi poteri di conciliazione anche per adesione alle proposte altrui. Null’altro poteva e doveva essere richiesto”; “la procura infatti può essere con firma autenticata oppure no e ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata e così come espressamente previsto dall’art. 1392 c.c.”.
Sussistono tuttavia anche orientamenti più formalistici, ad esempio Tribunale di Genova sentenza del 15.5.2022, che nel richiamare Cass. Civ. 8473/2019 attribuisce alla Suprema Corte affermazioni non corrispondenti al dictum, affermando che dalla citata sentenza del Supremo Collwgio “si deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da notaio”, deduzione assolutamente non conforme.
E ancora una recentissima pronuncia del Tribunale di Pisa n. 1320 del 26.10.2022: “in mediazione la parte che non intende partecipare e delega un soggetto terzo o lo stesso avvocato, deve conferire una delega che richiede l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale o di un notaio, non potendo la procura essere autenticata dal difensore”.
La c.d. riforma Cartabia, all’art. 8 comma 4 del D. Lgs 28/2010, introduce il principio per cui “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, prevedendo peraltro che “ove necessario il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da atto a verbale”
Peccato si sia persa l’occasione di chiarire, anche positivamente e per esplicito, quale sia la forma della delega a un terzo per la partecipazione agli incontri di mediazione.