Natura privata della Cassa Forense: inapplicabile la disciplina sulla "rottamazione" delle cartelle esattoriali
26/05/2016
Stampa la paginaTale disposizione normativa, nel precisare che i crediti di importo inferiore ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 sono automaticamente annullati e, al successivo comma 528, che quelli superiori al predetto importo sono comunicati all’ente creditore dall’agente di riscossione, una volta esaurite le attività di propria competenza, si limita a un generico riferimento agli "enti creditori", mentre l’art. 4, comma 4, del Decreto del Ministero delle Finanze del 15.6.2015, attuativo della predetta disposizione di legge, opera una distinzione tra "ruoli erariali", afferenti allo stesso Ministero delle Finanze e "ruoli non erariali", verosimilmente afferenti agli altri enti, tra cui, ad esempio, gli enti locali.
E’ stato sollevato dunque il problema se la normativa in questione dovesse o meno applicarsi anche alla Cassa Forense, stante la sua natura di persona giuridica di diritto privato e, in quanto tale, non soggetta alla normativa specifica in tema di finanza pubblica.
Al riguardo, va premesso che l’interpretazione fornita dalla magistratura contabile sulla normativa in questione porta a concludere che non si realizzi un automatico effetto estintivo del credito dell’ente impositore; in altri termini, al meccanismo stabilito per legge non consegue il venir meno del credito, ma solo l’estinzione della responsabilità contabile-amministrativa dell’agente per la riscossione, salve le ipotesi dolose – remote, invero – (Corte dei Conti, Sez. III Giurisdizionale Centrale d’Appello, 25.3.2013, n. 192).
Qualora, invece, alla disposizione in esame consegua l’estinzione delle responsabilità economico-patrimoniali del concessionario-agente per rispetto delle procedure ivi previste, tale disposizione trova applicazione con riguardo alle sole entrate erariali o di soggetti pubblici alimentati dal bilancio dello Stato e non nel caso delle entrate di un soggetto privatizzato, dotato di autonomia organizzativa, contabile e finanziaria nella gestione della previdenza professionale e tenuto a osservare un sistema di autofinanziamento volto ad assicurarne un equilibrio economico-finanziario.
Sulla base delle argomentazioni di cui al precedente capoverso, il Tribunale di Roma, investito della problematica, recentemente è addivenuto alla conclusione che la fattispecie di cui all’art. 1, comma 527, della legge n. 228/12 non è applicabile agli enti di previdenza privatizzati quale è la Cassa Forense, stante "l’incompatibilità della natura e gestione delle casse previdenziali – le quali sono tenute ad osservare un sistema di autofinanziamento volto ad assicurarne l’equilibrio economico-finanziario e non possono ricevere finanziamenti pubblici e neppure in caso di disavanzo - con un meccanismo che contempli l’annullamento del gettito, sia pure nelle forme contemplate dagli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/99 per finalità agevolative degli agenti della riscossione" (cfr., ex multis, Trib. Roma, n. 1091/16; Trib. Roma, n. 1093/16; Trib. Roma, n. 1094/16; Trib. Roma, n. 22110/15; Trib. Roma, n. 21971/15; Trib. Roma, n. 18247/13; Trib. Roma, n. 18363/13; Trib. Roma, n. 20582/13).
Avv. Marcello Bella - Dirigente dell'Ufficio Legale di Cassa Forense