LE NUOVE SPESE DI MEDIAZIONE NON VIOLANO IL DIRITTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
09/04/2025
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Con la sentenza n.5489 del 17 marzo scorso, il TAR Lazio ha ritenuto la nuova disciplina delle spese di mediazione a carico delle parti, prevista dal decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n.150, “coerente con lo spirito della riforma della mediazione ed immuni da vizi di incostituzionalità”.
La questione è nata dal ricorso presentato dal Codacons che aveva ritenuto eccessivo l’incremento dei costi che le parti devono sostenere per il nuovo primo incontro di mediazione obbligatoria.
Con tre motivi, l’associazione assumeva l’illegittimità della riforma con cui:
1) si è passati da un modello dove la possibilità di superare il primo incontro di mediazione era subordinato al consenso anche di una sola parte, all’attuale previsione che ha soppresso il consenso ad entrare in mediazione e previsto già al primo incontro l'obbligo del mediatore di tentare il raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
2) si è passati da una fase “filtro” della mediazione (il “primo incontro informativo”) totalmente gratuito, all’attuale primo incontro in cui sarebbe previsto un sensibile incremento dei costi complessivi che le parti devono sostenere per la mediazione;
3) è stata introdotta una più gravosa disciplina dell’istituto del gratuito patrocinio.
Sulla scorta di queste motivazioni l’associazione concludeva per la richiesta di annullamento delle disposizioni del D.M. 150/2023, perché violative del diritto di accesso alla giustizia costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Carta Costituzionale, nonché dalle norme sovranazionali indicate in ricorso.
Di diverso avviso il Tribunale Amministrativo del Lazio, secondo cui le previsioni normative contestate sono coerenti con lo spirito della riforma della mediazione ed immuni da vizi di incostituzionalità, perché improntate ad un generale rafforzamento dell’istituto e, correlativamente, della professionalità dei mediatori.
In particolare, spiega il Collegio nelle motivazioni, già nella legge delega 206/2021 alla riforma Cartabia (D.L.gs149/2022) emergeva l’obiettivo del rafforzamento della nuova disciplina della mediazione civile, incentrata su una generale elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori, in quanto strumenti divenuti indispensabili per fini deflativi e di buon funzionamento del “sistema giustizia”.
Particolarmente interessante il passaggio in cui il Collegio evidenzia le ragioni del mancato funzionamento della mediazione concepita prima della riforma Cartabia: il vecchio istituto della mediazione non ha funzionato e si è tradotto in un passaggio meramente formale per l’accesso alla fase giudiziale, proprio perché è stata prevista la gratuità del primo incontro e la natura, per così dire “anodina” e meramente formale della convocazione, in occasione della quale il mediatore aveva il solo compito di spiegare il funzionamento della procedura di giustizia consensuale, senza entrare nel merito del conflitto esistente tra le parti contrapposte.
Diversamente dal passato, le nuove previsioni contestate sono evidentemente preordinate a rendere la mediazione un effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private.
Che l’obiettivo della riforma sia questo emerge chiaramente da una serie di indici contenuti nella nuova normativa:
1) il nuovo primo incontro rappresenta un momento essenziale in cui le parti sono realmente in grado di definire le posizioni convergenti e a tal fine gli organismi hanno l’obbligo di porre a disposizione delle parti un mediatore che svolga le attività descritte per almeno due ore.
2) sono state incrementate le materie soggette a mediazione;
3) è richiesta una maggiore qualificazione del mediatore, in ragione dei riflessi che l’attività svolta dinanzi a lui può avere sulla fase giudiziale;
4) la previsione dell'obbligo da parte degli organismi di mediazione di porre a disposizione delle parti un mediatore che svolga le attività di mediazione;
5) il cospicuo investimento di risorse pubbliche a sostegno della riforma come il credito di imposta;
6) la previsione e operatività della piattaforma ministeriale per la richiesta dei crediti di imposta;
7) l'operatività del gratuito patrocinio a spese dello Stato per i meno abbienti;
8) le spese di mediazione proporzionate ossia parametrate al valore della controversia, sono diminuite quando la mediazione è condizione di procedibilità;
9) il superamento della condizione di procedibilità con la conclusione del primo incontro senza accordo di conciliazione, senza ulteriori costi a carico delle parti.
In conclusione, afferma il Tar Lazio, “il fatto che la mediazione sia stata resa più efficace, lungi dall’atteggiarsi a ostacolo al diritto di difesa, disvela il giusto intento di renderla non un mero ed inutile passaggio procedimentale, bensì un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell’ambito del quale queste ultime possono trovare un accordo, senza che sia preclusa la strada giudiziale.
In tale ottica la previsione delle spese di mediazione del primo incontro in aggiunta al costo di avvio della procedura, indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo, persegue l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’utilità dell’istituto della mediazione”.
Con queste motivazioni il Tar Lazio mette un punto fermo sulla questione di legittimità costituzionale della nuova mediazione civile anche se, al netto delle valutazioni giuridiche, dall’avvocatura si registrano voci discordanti sull’utilità dello strumento.
Di recente, proprio per sondare l’opinione dei professionisti, gli avvocati Mario Antonio Stoppa e Roberta Errico con il patrocinio dell’Osservatorio di Rete Nazionale Forense, hanno divulgato un sondaggio sulla mediazione civile a scopo di ricerca.
Il legislatore italiano ha investito molto sulla mediazione civile e gli avvocati, che hanno un ruolo fondamentale nel contribuire a rendere efficace la mediazione, cosa pensano di questo strumento?
Questa è la domanda che i due avvocati hanno rivolto a migliaia di professionisti per fotografare l’attuale prospettiva dell’avvocatura sul tema della mediazione e per far emergere punti di forza e criticità dello strumento.
Chi volesse contribuire esprimendo il proprio punto di vista potrà farlo compilando il sondaggio https://forms.gle/YgkkWfwstCyiBKk37