L'anticipo di pensione (APE)
19/09/2016
Stampa la paginaSi tratta, in sostanza, di un meccanismo che dovrebbe consentire, a partire dal 2017, ai lavoratori (statali, co.co,pro. e partite iva) di anticipare la pensione di vecchiaia (età richiesta 66 anni e 7 mesi) di un periodo massimo di 3 anni e 7 mesi.
Per ottenere questo beneficio il lavoratore dovrà, però, ricorrere ad un prestito previdenziale restituibile ratealmente, nell’arco massimo di 20 anni, con una trattenuta sull’assegno versato periodicamente dall’INPS.
La rata per rimborsare il prestito dovrebbe comportare una riduzione della pensione compresa fra il 5% ed il 20%.
In sostanza, con i dovuti distinguo (ape social – ape per ristrutturazione aziendale e ape volontaria), sarà il pensionato a sobbarcarsi tutti gli oneri conseguenti al prestito previdenziale.
Il Governo, quindi, interpretando bisogni sociali ormai ineludibili, introduce (con ritardo?), una misura di flessibilità previdenziale già conosciuta ed applicata dalla Previdenza privata.
In particolare la nostra Cassa, già con la riforma "strutturale" del 2010, ha introdotto la possibilità, in presenza dei requisiti di iscrizione e contribuzione di cui all’art. 2, co. 1, del Regolamento, di anticipare la pensione di vecchiaia, una volta raggiunto il compimento del 65° anno di età.
Il Regolamento per le prestazioni previdenziali, infatti, consente all’iscritto di anticipare il trattamento pensionistico (regime ordinario dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età ed almeno 35 anni di contribuzione) accettando una riduzione proporzionale della prestazione previdenziale.
Più dettagliatamente l’importo della pensiona sarà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione del trattamento rispetto al requisito anagrafico ordinario. In sostanza una riduzione pari al 4,92% per ogni anno di anticipo pensionistico.
Detta decurtazione non viene applicata qualora l’iscritto, oltre ad aver compiuto i 65 anni di età ha anche una contribuzione previdenziale di almeno 40 anni.
Si può affermare, quindi, che l’Avvocatura e per essa la Cassa di Previdenza, anticipando le istituzioni pubbliche, ha da tempo ispirato la propria azione riformatrice a criteri di flessibilità che, comunque, salvaguardano i principi solidaristici e la stabilità nel lungo periodo.
di Divinangelo D’Alesio - Delegato di Cassa Forense