La tutela del diritto alla propria immagine personale

di Marco Martorana

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Il diritto alla propria immagine è ormai da considerare un vero e proprio diritto della personalità, che va annoverato tra i diritti inviolabili riconosciuti e tutelati dall’articolo 2 della Costituzione. 

Nel corso degli anni si sono stratificate varie normative volte a disciplinare e proteggere questo diritto sotto vari aspetti.  Se inizialmente l’esigenza era sentita soprattutto per salvaguardare gli aspetti patrimoniali legati all’utilizzo dell’immagine delle persone (in particolare le celebrità), oggi questo diritto assume una valenza più specificatamente personalistica di protezione della sfera privata dell’individuo.

Per quanto riguarda la fase iniziale della tutela più di stampo patrimoniale, viene in considerazione l'art. 10 c.c. che vieta la pubblicazione del ritratto di una persona senza il consenso della stessa. 

Detta norma deve essere contemperata con le disposizioni di cui agli artt. 96-98 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941), secondo cui tale divieto non trova applicazione per le immagini ritratte in avvenimenti pubblici o quando la riproduzione dell'immagine trova fondamento nella notorietà o nell'ufficio pubblico della persona coinvolta, fermi i limiti derivanti dal bilanciamento con il diritto di cronaca.

  • La ratio sottesa alla tutela del diritto alla immagine.

Nel frattempo, sono maturate in vari ordinamenti giuridici le riflessioni riguardanti un vero e proprio diritto alla riservatezza, vale a dire alla tutela della vita privata quale diritto di primaria importanza del singolo, nel quale è stato poi ricompreso, con la svolta in senso personalista di cui si è detto sopra, il diritto alla tutela della propria immagine.

Le corti degli Stati Uniti furono certamente fautrici del c.d. diritto alla privacy nell'accezione propria di “diritto a restare soli”, tanto che il diritto alla privacy è contemplato in documenti internazionali, quali la Dichiarazione universale delle N.U., la Convenzione Europea per i diritti dell'uomo del 4.11.1950 e la Carta di Nizza del 2000.

Medesimo pensiero si è affermato successivamente anche in Italia. 

La legge 8 aprile 1974, n. 98 introducendo l'art. 615 bis c.p. punisce gli atti con cui si ottengono in modo illecito “notizie o immagini attinenti alla vita privata” o si divulgano notizie e immagini “attraverso ogni mezzo di informazione”.

Di rilievo risulta altresì la legge n. 98 del 1989 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Ha fatto poi seguito la l. n. 675 del 31.12.1996 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Detta legge è stata sostituita dal Codice della Privacy (D. Lgs 30.06.2003, n. 196), il quale, a sua volta, è stato modificato dal D. Lgs n. 101/2018 in applicazione del Regolamento n. 679/2016, ossia, il Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali (c.d. GDPR).

  • Informative, liberatorie e consenso scritto necessarie all'utilizzo dell'immagine altrui.

Posto che l'immagine rientra nel concetto di dato personale come definito nell’articolo 4 del GDPR, deve essere sottoposta a una tutela particolare e rafforzata quando, tramite trattamenti tecnici specifici, si estrapolano dalle caratteristiche fisiche deducibili dall’immagine di un soggetto informazioni che consentono di identificarlo in modo univoco; in questi casi, l’immagine diventa un “dato biometrico”.

Sarà necessario coordinare i vari livelli di tutela del diritto all’immagine garantiti dall’ordinamento, contemperando le previsioni del codice civile e della legge sul diritto d’autore con le previsioni in tema di tutela della privacy. Chi intenda procedere al trattamento dell'immagine altrui dovrà quindi farsi rilasciare per iscritto una informativa ex art. 13 e 14 del c.d. GDPR nonché una liberatoria per l'utilizzo dell'immagine, oltre a richiedere un espresso consenso scritto.

  • La tutela predisposta dall'ordinamento.

Come anticipato, la violazione del diritto all'immagine altrui riceve specifiche tutele all'interno del nostro ordinamento. Oltre a sanzioni penali e amministrative, il soggetto potrà chiedere al giudice la cessazione di tale lesione tramite domanda contro l'autore della violazione (c.d. azione inibitoria). Detta azione è esperibile dinanzi al giudice ordinario o davanti al Garante per la privacy.

Infine, occorre ricordare come, assieme all'azione inibitoria, sussiste il diritto ad agire per il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 codice civile, poiché l'utilizzo illegittimo dell'immagine personale altrui rientra in “uno dei casi determinati dalla legge” secondo quanto stabilisce la citata disposizione.

Avv. Marco Martorana – Foro di Lucca

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