La rappresentanza in mediazione: quali le forme dopo Cass. 27 marzo 2019 n.8473 ?

di Avv. Andrea Melucco

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Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha per la prima volta affronta la questione se, nel procedimento di mediazione (obbligatoria), la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire e/o rappresentare.

La sentenza è stata nell'immediatezza oggetto di una molteplicità di interventi, a dimostrazione della ampiezza delle posizioni, sia giurisprudenziali che dottrinarie, che si sono formate in questi anni sulle tematiche in oggetto.

La Corte dà l’impressione di aver voluto mettere ordine in tale eterogeneità, rimanendo saldamente ancorata al dettato normativo.

Nello specifico, la Corte, sotto un primo profilo, evidenzia come la esigenza che la parte partecipi all'incontro di mediazione debba essere coordinata con il fatto che – in assenza di esplicita deroga ai principi generali sostanziali ed in assenza di previsione dell’atto in esame quale atto personalissimo – il potere sostanziale di disporre dei diritti (rappresentanza, appunto), possa essere conferito nelle forme generali previste di volta in volta dall'ordinamento.

Aggiunge la Corte che – in virtù degli stessi principi – non è neppure escluso che la parte conferisca detto potere al proprio difensore. Quindi – prosegue la Corte - il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.

A tal fine dunque la procura non può essere quella alle liti e non può essere autenticata dal difensore. Ma, alla luce di quanto affermato dalla Corte, si può allora sostenere (come invece afferma Appello Trieste 2010/2017) che non si potrà prescindere dalla procura notarile?

La risposta dovrebbe essere fermamente negativa. Il fatto che la procura non possa essere autenticata dal difensore, non fa venir meno la natura sostanziale dell’atto con il quale si conferisce il potere di disporre del diritto.

E nel nostro ordinamento la forma principe resta l’atto scritto (senza necessità di autentica - cfr. 1350 cc -, che è richiesta solo ai fini della apponibilità ai terzi: cfr. 2657 cc). In altre parole, se valgono i principi generali, non vi sarà necessità di alcuna autentica per disporre del diritto e per partecipare alla mediazione, sarà sufficiente la forma scritta.

La pronuncia è molto chiara e molto aderente al dettato normativo (così come positivamente redatto), ma c’è da scommettere che non pacificherà chi ha sinora sostenuto le tesi disattese dalla Suprema Corte.

Avv. Andrea Melucco - Foro di Roma


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