LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A SOSTEGNO DELLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA

di Maurizio de Stefano

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Quando parliamo di Europa, quando diciamo <<ce lo chiede  l’Europa>>, dobbiamo distinguere le due istituzioni  cui appartiene l’Italia: Il Consiglio d’Europa (47 Stati, dal Portogallo alla Russia, alla Turchia) e l’Unione Europea (27 Stati,  dal Portogallo all’Ungheria).

Fatte queste premesse terminologiche esaminiamo ora gli atti e provvedimenti dell’
Unione Europea, in tema di pandemia COVID-19.

La Raccomandazione del Consiglio (UE), del 21 gennaio 2021 (C24/01), relativa a un quadro comune per il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE. 

L’unica  norma vincolante per i 27 stati dell’Unione europea -in materia di COVID è il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 per il rilascio del (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19. 

Questo Regolamento dispone in particolare nel suo “Considerando” n.36

<<È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate>>.

Molti  commentatori hanno invocato questo principio per proclamare le tesi dei NO-Vax,  in realtà questo Regolamento disciplina soltanto i limiti e le condizioni per la circolazione delle persone tra gli Stati, ma resta neutro su tutte le altre materie di diritto interno che restano nella discrezionalità degli Stati.

Infatti, sempre nel  “Considerando” n.36, ultima frase si afferma:

«Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.»

In sintesi, anche questo Regolamento come la citata  Raccomandazione  del 21 gennaio 2021 (C24/01) resta neutro circa il tema della vaccinazione obbligatoria.

Nessuna pronuncia in subiecta materia è stata emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Lussemburgo).

Esaminiamo ora gli atti e provvedimenti del Consiglio d’Europa in tema di pandemia COVID-19.

La Risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021 dell’Assemblea Parlamentare (Vaccini contro il Covid-19: considerazioni etiche, giuridiche e pratiche). Ivi si afferma che la vaccinazione non è obbligatoria : § 7.3.2 «garantire che nessuno sia discriminato per non essere vaccinato, a causa di potenziali rischi per la salute o per non voler essere vaccinato»

La Risoluzione n. 2383 del 23 giugno 2021 dell’Assemblea Parlamentare che recita testualmente: § 4. « Se i covid pass vengono utilizzati per giustificare l'applicazione di un trattamento preferenziale, possono avere un impatto sui diritti e sulle libertà garantite »

 «Tale trattamento privilegiato può costituire una discriminazione illegittima ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione se è privo di giustificazione oggettiva e ragionevole».

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Dopo aver ribadito che la vaccinazione non è obbligatoria, § 10 « Qualsiasi indebita pressione indiretta sulle persone che non possono o non vogliono essere vaccinate può essere mitigata se i pass Covid sono disponibili per motivi diversi dalla vaccinazione ».

Quest’ultima statuizione è molto importante perché consente di sottrarsi alla  vaccinazione obbligatoria se i “pass Covid” vengono concessi in modo alternativo, vedi per tutti i test sierologici e similia.

Non essendo vincolanti le Risoluzioni dell’Assemlea Parlamentare,  in ogni caso,  la verifica della compatibilità della vaccinazione obbligatoria deve essere effettuata sulla base delle norme già esistenti e tale compito spetta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Tutte le decisioni e sentenze di cui ora tratteremo sono reperibili sul sito della Corte (www.ehcr.coe.int) nella sezione HUDOC.

 

In tema di pandemia da COVID-19 , la Corte europea si è pronunciata con le seguenti formazioni giudicanti.

COMITATO DI TRE GIUDICI: Decisione di  irricevibilità del 3 dicembre 2020 sul ricorso n. 18108/20 Le Mailloux contro Francia (pagine 4).

§.13 «…la Corte ritiene che il sig. Le Mailloux, il cui ricorso deve ritenersi avente l'unico scopo di contestare in via generale i testi e le misure adottate in Francia per combattere la pandemia, non fa valere alcuna circostanza atta a conferirgli la qualità di potenziale vittima».

§.9. «La Corte ribadisce che, sebbene il diritto alla salute non sia in quanto tale uno dei diritti garantiti dalla Convenzione, gli Stati hanno l'obbligo positivo di adottare le misure necessarie per proteggere la vita delle persone soggette alla loro giurisdizione e per proteggere la loro salute fisica, integrità, anche nel campo della sanità pubblica (Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC], n. 56080/13, § 165, 19 dicembre 2017, Vasileva c. Bulgaria, n. 23796/10, §§ 63-69, marzo 17, 2016).»

CAMERA DI SETTE GIUDICI : Decisione di   irricevibilità del 20 maggio 2021 sul ricorso n. 49933/20 , TERHES contro Romania (pagine 14).

§ 39. «Per la Corte, la pandemia di COVID-19 può avere effetti molto gravi non solo sulla salute, ma anche sulla società, sull'economia, sul funzionamento dello Stato e sulla vita in generale, e la situazione deve quindi essere qualificata come "contesto eccezionale imprevedibile”.»

§.45. «….., la Corte ritiene che il grado delle restrizioni poste alla libertà di circolazione del ricorrente non sia di intensità tale da consentire di considerare il confinamento generale imposto dalle autorità come una privazione di libertà. Ritiene pertanto che il ricorrente non possa essere considerato come privato della sua libertà ai sensi dell'articolo 5 § 1 della Convenzione.

CAMERA DI SETTE GIUDICI:  Decisione di   irricevibilità del 24 agosto 2021 del Ricorso n. 41950/21, Abgral e altri 671 pompieri  contro Francia, presentato ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di procedura, che invocava un provvedimento cautelare d’urgenza.

La Corte respinge il ricorso dei 672 pompieri contro la legge francese del 5/08/2021 che imponeva l’obbligo vaccinale per COVID e che in difetto comportava la loro sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, perché  la  Corte nega che nella fattispecie i ricorrenti sarebbero esposti a un  «reale rischio di danni irreparabili ». 

Possiamo quindi concludere che tutte le decisioni di irricevibilità della Corte di Strasburgo, finora illustrate, NON si sono pronunciate o non hanno motivato espressamente circa l’obbligo della vaccinazione contro il COVID-19.

Ma sussiste una importantissima sentenza in materia di obbligo vaccinale (contro altre malattie), i cui principi sono applicabili –a mio avviso- alla vaccinazione contro il COVID-19.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (GRANDE CAMERA) Caso VAVRICKA e altri contro Repubblica CECA (Ricorso47621/13 e 5 altri), Sentenza 8 aprile 2021, (pagine 108).

Diciamo subito che la fattispecie riguardava una sanzione comminata a un genitore con conseguente esclusione dei bambini dagli asili nido per mancato rispetto dell'obbligo di legge di vaccinare i bambini contro la poliomielite, l’epatite B e il tetano.

Per dimostrare l’ampiezza , la delicatezza e la completezza dell’esame del campo di gioco, ricordiamo quanto segue.  

Sono intervenuti nel processo i Governi di Francia, Germania, Polonia e Slovacchia.

La Corte europea ha esaminato  la giurisprudenza costituzionale di alcuni Stati, compresa l’Italia, ha esaminato la prassi internazionale in materia di vaccinazione.

Soltanto il Governo francese, nel suo intervento, ha fatto anche riferimento alla fattispecie della attuale pandemia da COVID-19, ma è evidente come la Corte Europea fosse immersa in questo contesto mondiale per aver tenuto l’udienza il 1° luglio 2020 e depositato la motivazione l’8 aprile 2021, anche se i fatti denunciati si riferivano all’anno 2015.

Esaminiamo i principi anche di carattere generale che promanano da tale sentenza di cui la Corte richiede la sussistenza ai fini della compatibilità della vaccinazione obbligatoria.

Il consenso generale europeo a favore dell'ottenimento del più alto livello possibile di copertura vaccinale.

La solidarietà sociale nei confronti delle persone più vulnerabili che chiedono al resto della popolazione di correre un rischio minimo facendosi vaccinare.

La strategia di vaccinazione obbligatoria che risponde alla pressante necessità sociale di proteggere la salute individuale e pubblica dalle malattie ben note alla medicina e di evitare qualsiasi tendenza al ribasso dei tassi di vaccinazione infantile.

La politica di vaccinazione obbligatoria coerente con l'interesse superiore dei bambini, da considerare sia individualmente che come gruppo, e che richiede che tutti i bambini siano protetti contro malattie gravi attraverso la vaccinazione.

Il regime nazionale che consente la concessione di esenzioni e comprende garanzie procedurali.

Le precauzioni necessarie messe in atto, in particolare il controllo della sicurezza dei vaccini utilizzati e la ricerca caso per caso di eventuali controindicazioni.

La natura non eccessiva della sanzione inflitta e assenza di conseguenze per l'educazione dei figli in età scolare. 

La limitatezza degli effetti subiti dai figli dei ricorrenti, non avendo inciso sulla loro ammissione alla scuola elementare il loro stato vaccinale.

In conclusione, secondo la Corte europea, le misure impugnate appaiono proporzionate agli scopi legittimi perseguiti. L’ampio margine di discrezionalità che compete agli Stati in subiecta materia non appare superato.

Esaminando in particolare alcuni brani della motivazione, ricordiamo: §. 275. «Infine, la Corte ribadisce che il margine di discrezionalità a disposizione dello Stato convenuto è generalmente ampio quando deve trovare un equilibrio tra interessi pubblici e privati ​​in competizione o diversi diritti tutelati dalla Convenzione (si veda, ad esempio, Evans c. Regno Unito [Grande Camera] ricorso n.6339/05, § 77,  sentenza 10 aprile 2007)».

Dopo questo ampio panorama possiamo trarre le seguenti, pur personalissime, mie considerazioni.

Ricordato che la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per i lavoratori che rifiutano la vaccinazione COVID-19 è l’unica  che pone qualche  dubbio di compatibilità con la Convenzione  Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto incide gravemente sui lavoratori, occorre ricordare che questi dovranno preliminarmente presentare un ricorso davanti ai giudici nazionali, fino all’ultimo grado di giudizio (come prevede la regola principale della procedura davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo).

Va considerata, ai fini della compatibilità con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’obbligo vaccinale, la possibilità alternativa di sottoporsi ai test sierologici, salvo pretenderne la gratuità, in caso di giustificato motivo di esenzione dalla vaccinazione, e salvo pretendere  dall’ente previdenziale la copertura per la perdita della retribuzione da parte del lavoratore.

In sintesi , non ravviso alcuna sostanziale incompatibilità con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo  (e suoi Protocolli) dell’attuale legislazione italiana che prevede l’obbligo vaccinale

Infatti, le limitazioni imposte a coloro che non vogliono vaccinarsi per il COVID-19 non costituiscono una discriminazione illegittima ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto sussiste una giustificazione oggettiva e ragionevole, tenuto conto dei diritti individuali delle persone con cui  i No-Vax  vengono in contatto, e tenuto conto che, comunque, in alternativa alla vaccinazione i No-Vax possono fruire dei test sierologici o similia.

 


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