DOPO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, ANCHE TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA RITIENE LEGITTIMO IL GREEN-PASS PER IL COVID-19

di Maurizio de Stefano

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La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita nella camera composta da sette giudici (Quinta sezione) in data 21 settembre 2021 aveva emesso una decisione di irricevibilità del ricorso n. 41994/21 presentato dal sig. Guillaume ZAMBRANO contro la Francia che aveva come oggetto l’impugnazione delle leggi che imponevano restrizioni circa le libertà individuali  al fine di fronteggiare la pandemia da COVID-19 ivi compresa la vaccinazione anti Covid.

Con riferimento all’obbligo vaccinale limitato a certe categorie di persone o di attività, la Corte ha considerato che la legislazione francese prevedeva espressamente la possibilità di presentare il documento a propria scelta tra tre possibilità: l'esito di un esame di screening virologico che escludesse l'esistenza di una contaminazione da Covid-19, la prova dell’avvenuta vaccinazione relativa al Covid-19 o un certificato di guarigione dalla contaminazione da Covid-19, oppure un documento attestante una controindicazione medica che impedisce la vaccinazione.

Molti  dei NO-Vax,  hanno fondato le loro tesi sull’unica  norma vincolante per i 27 stati dell’Unione Europea -in materia di COVID-19- : il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. 

Questo Regolamento dispone in particolare nelle premesse del suo “Considerando” n.36

"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate".

Inoltre, sempre nello stesso   “Considerando” n.36, ultima frase si afferma: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.".

Finalmente questo Regolamento è stato sottoposto ad un primo vaglio del Tribunale dell’Unione Europea a Lussemburgo che ha emesso in data 29 ottobre 2021 la seguente ordinanza nella causa T527/21 R, proposta dalla  ricorrente Stefania Abenante, residente in Ferrara (Italia), ed  altri contro il  Parlamento europeo, e il Consiglio dell’Unione europea, avente ad oggetto una domanda, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione dell’esecuzione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.

Trattandosi di un procedimento sommario, il Tribunale ha ritenuto  che la mancanza della  prova del danno  (sia materiale che morale ) irreparabile,  era sufficiente per il rigetto del ricorso, senza una pronuncia espressa sul fumus boni juris e sulla ponderazione dei contrapposti interessi.

In ogni caso, a prima vista il Tribunale incidenter tantum ha rilevato che i ricorrenti  non avevano dimostrato il carattere manifesto della presunta violazione, così statuendo.

<<§.26.  Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui la violazione del loro diritto alla libertà di circolazione, qualora non si sottopongano a trattamenti medici invasivi contrari alla loro volontà, comporterebbe una limitazione diretta della loro libertà personale, quale prevista dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della loro libertà professionale e del loro diritto al lavoro, quali previsti dall’articolo 15 della medesima, si deve constatare anzitutto che il possesso dei certificati previsti dal regolamento impugnato non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento.>> <<§.27.  

Inoltre, i ricorrenti non producono nessun elemento che consenta di concludere che il regolamento impugnato abbia causato un peggioramento delle loro condizioni di spostamento rispetto alla situazione esistente prima della sua entrata in vigore.

In effetti, il regolamento impugnato mira proprio a facilitare l’esercizio del diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione durante la pandemia di COVID-19 mediante la creazione di un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID digitali dell’UE.>> 

A nostro sommesso avviso, anche se le motivazioni sono molto sintetiche , trattandosi di ricorsi sommari, perché proposti in via cautelare e  in via d’urgenza, ambedue le Corti sovranazionali europee hanno voluto già conferire  una patente di legittimità alle campagne di vaccinazione di massa contro il COVID-19 adottate dagli Stati membri delle due organizzazioni internazionali (Consiglio d’Europa e Unione Europea), poiché il trattamento differenziato tra i vaccinati e non vaccinati si fonda su giustificazioni oggettive, motivate, proporzionate  e ragionevoli che escludono ogni discriminazione illecita, ai sensi dell’art. 14 della Convenzione Europea di diritti dell’uomo  e/o dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

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