La Corte di Giustizia e gli incarichi legali

di Marcello Bella

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Il tema delle modalità di affidamento degli incarichi legali si arricchisce di un nuovo capitolo, la sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, avente a oggetto la questione pregiudiziale posta dalla Corte Costituzionale belga circa la validità dell’art. 10, lett. c) e lett. d), i), ii) e v) della direttiva 2014/24/UE sui servizi legali.

L’art. 10, si ricorda, prescrive che la direttiva sugli appalti pubblici non si applichi ai “servizi” legali, tra l’altro, negli arbitrati e nei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali di uno Stato membro (lett. i) e nella consulenza legale in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lett. i (lett. ii).

La Corte evidenzia che il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che tali incarichi sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure a evidenza pubblica.

Si tratta di “servizi” non comparabili con altri servizi ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, in ragione della specifica differenza oggettiva e, pertanto, non vi è alcuna violazione del principio della parità di trattamento rispetto agli altri servizi ivi inclusi.

E invero, il Consiglio di Stato, nel primo parere n. 2109/2017, reso all’Anac nell’ambito del procedimento di emanazione delle linee guida n. 12/2018 sui servizi legali, aveva ben affrontato il problema, sottolineando la componente fiduciaria della scelta di un legale, che “pure deve essere tenuta in considerazione” e rilevando il c.d. divieto di gold plating, ovvero il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire, contenuti nella bozza di linee guida dell’Anac.

Avv. Marcello Bella - Dirigente dell'Ufficio Legale di Cassa Forense

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