LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA: LE INDENNITÀ DEVONO ESSERE INCLUSE NELLA RETRIBUZIONE DURANTE LE FERIE

di Gianluca Mariani

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza  n. 25840 del 27.09.2024 ha ribadito  che tutte le indennità del lavoratore devono essere incluse nella retribuzione feriale, in linea con la giurisprudenza europea

Il caso è nato da un ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato una decisione del Tribunale di Benevento. Quest’ultimo aveva condannato al pagamento delle differenze retributive per le ferie godute da un lavoratore tra il 2016 e il 2021. Il ricorso sosteneva che le indennità perequativa e compensativa, nonché il ticket-mensa, non dovessero essere incluse nella retribuzione durante le ferie.

La Corte d’Appello di Napoli aveva stabilito che tutte le indennità riconosciute dovevano essere incluse nella retribuzione durante le ferie. Questa decisione si basava sui principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che prevede che la retribuzione durante le ferie deve essere equiparabile a quella percepita durante i periodi di lavoro.

La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, sottolineando che la retribuzione durante le ferie deve essere tale da non dissuadere i lavoratori dal godere delle ferie stesse. Questo significa che la retribuzione deve includere tutte le componenti normalmente percepite durante i periodi di lavoro, per garantire che i lavoratori non siano penalizzati economicamente durante i periodi di riposo.

In passato, altre sentenze della Corte di Cassazione hanno affrontato temi simili.

Ad esempio, la sentenza n. 13425/2019 ha stabilito che la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti normalmente percepite durante i periodi di lavoro. La sentenza n. 22401/2020 ha ribadito che le indennità legate alle mansioni svolte devono essere incluse nella retribuzione durante le ferie.

La sentenza n. 37589/2021 ha chiarito che la retribuzione da utilizzare come parametro per il compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie deve comprendere qualsiasi importo pecuniario correlato all’esecuzione delle mansioni e allo “status” personale e professionale del lavoratore. Infine, la sentenza n. 20216/2022 ha stabilito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato i principi di diritto e interpretato le norme collettive aziendali in modo conforme alla giurisprudenza europea. È stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali

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