La Corte Costituzionale sposta alle ore 24:00 dell’ultimo giorno il termine per le notifiche a mezzo pec

di Giancarlo Renzetti

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. 18/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella lg. 17/2012 n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 114/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezioni per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Viene pertanto riconosciuto lo sdoppiamento del termine della notifica a mezzo pec, ove la stessa sia eseguita tra le 21 e le 24, per il notificante ed il destinatario a prescindere dal fatto che tra la ricevuta di spedizione e quella di accettazione decorra un termine di secondi.

Il notificante ha rispettato il termine per l’impugnazione quando la ricevuta di accettazione sia generata entro le 24 dell’ultimo giorno, per il destinatario il termine decorre dal giorno successivo.

Un’interpretazione che nel rispetto del dettato Costituzionale tiene conto delle differenze e potenzialità dei nuovi mezzi tecnologici semplifica l’attività per chi procede alla notificazione, senza gravare l’attività di chi la riceve. La Corte ha evidenziato che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 c.p.c.), nella prima parte del censurato art. 16-septies del d.l. 179/ 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Ciò appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica - effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) - è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.

Non giustifica però anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante il mezzo tecnologico lo consenta - viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.

Avv. Giancarlo Renzetti - Delegato Cassa Forense


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