Registri validi per le notifiche a mezzo P.E.C. – La Cassazione confonde INI-PEC con IPA?

di Giancarlo Renzetti

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La Corte di Cassazione con la sentenza 3709 dell’8/2/2019, ha considerato nulla la notifica a mezzo Pec effettuata all'indirizzo digitale dell’avvocato difensore tratto dal registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata).

Per la Corte, ai fini della validità della notifica al difensore va considerato solo l’indirizzo digitale risultante dal registro ReGindE (Registro generale degli indirizzi elettronici).

E’ difficile comprendere tale sentenza, destinata a generare solo ulteriore confusione, visto che sia INI-PEC che ReGinde figurano tra i "pubblici elenchi" utilizzabili per le notifiche degli avvocati tramite PEC regolate dalla L.  53/94 e previsti dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 4 e art. 16, comma 12, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 A seguito delle modifiche del 2014 all’articolo 16 ter della l. 221/ 2012 il solo registro IPA non è più stato inserito tra i registri pubblici da cui trarre gli indirizzi Pec della P.A.

Ciò ha fatto ritenere ad alcuni commentatori che la recente sentenza della Corte, in contrasto con il dettato normativo e con le precedenti sentenze della stessa Corte, sarebbe frutto di una confusione tra il registro INI-PEC e quello IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni).

Possiamo solo sottolineare come la piena validità del registro INI-PEC sia stata riconosciuta dalle  Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n. 23620 del 28 settembre 2018 secondo cui a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale " la notificazione a mezzo p.e.c. va effettuata al difensore presso l'indirizzo dagli elenchi INI PEC di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

Sul punto è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense che, ritenendo la sentenza affetta da errore materiale, con sua lettera del indirizzata al Primo Presidente della Suprema Corte auspica il “possa valutare le modalità di intervento idonee a porre rimedio all'accaduto”.

Avv. Giancarlo Renzetti Delegato Cassa Forense


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