Introdotto, con efficacia immediata, un «periodo cuscinetto», da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020

di Giancarlo Renzetti

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E’ stato pubblicato in G.U. il DECRETO-LEGGE  8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Il D.L. ha introdotto, con efficacia immediata, un «periodo cuscinetto» da lunedì 9 marzo  a domenica 22 marzo 2020

In questo periodo – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari e militari    pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.  

Durante il medesimo periodo sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni previste. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 

Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e quindi saranno normalmente tenute:

NEL SETTORE CIVILE :

  • udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  • nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  • nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
  • nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; 

NEL SETTORE PENALE :

  • udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
    • a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
    • b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
    • c) udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
    • d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Per il periodo “cuscinetto” è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.  

Nei procedimenti penali il corso della prescrizione è sospeso per il tempo del rinvio  e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

 I provvedimenti si applicano, nei limiti della compatibilità altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare

Per il processo amministrativo  sono esclusi i soli I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, che potranno essere decisi in forma monocratica con trattazione collegiale  fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

L’unico problema stante l’introduzione “ex abrupto” della sospensione si pone nel caso di calcolo dei termini a ritroso. Se il termine a ritroso scade nel periodo di sospensione, la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo anteriore la sospensione. Ad es. in caso di sospensione feriale, un termine di 5 giorni a ritroso a partire dal 3 settembre scade il 29 luglio.

Chi dovesse trovarsi in difficoltà per un termine introdotto all'improvviso potrà in ogni caso richiedere la remissione in termini.  

Il D,L, contiene anche previsioni, in vigore dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, per l’uso esclusivo delle modalità di deposito   telematico degli atti e documenti processuali e per assicurare la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare , ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Avv. Giancarlo Renzetti - Delegato Cassa Forense 

 


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