Inapplicabilità del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ai liberi professionisti

di Marcello Bella

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E' ben vero, infatti, che - nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro - vige il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 c.c., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 "ter", d.l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni dalla l. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 d.leg. 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati.
Tale principio - nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte costituzionale (sentenza n. 374 del 1997) - costituisce, poi, regola generale - nell'ambito di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti - e, come tale, trova applicazione – nello stesso ambito - a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito, essendo semmai necessaria una disposizione esplicita per derogare al principio stesso (in tal senso, si veda, per tutte, Cass., n. 1460 del 2001 e n.  5767/2002).
Tuttavia, il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova applicazione, invece, nel rapporto fra lavoratore autonomo (anche libero professionista) ed ente previdenziale - in difetto di specifiche disposizioni di legge (o di legittima fonte secondaria) in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni, senza che rilevi in contrario la circostanza dell'iscrizione al relativo albo professionale, ancorché questa possa dar luogo, con l'iscrizione all'ente previdenziale, alla possibilità per il medesimo ente, che ne consegue, di attivarsi per la riscossione degli stessi contributi (Cass., n. 7602/2003; conformi, ex multis, Cass. n. 9525/2002, 11869/95).


Né può sfuggire la ragionevolezza di tale principio, ove si consideri che - nel rapporto tra libero professionista o lavoratore autonomo ed ente previdenziale - l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore - autonomo, appunto - al quale compete il diritto alle prestazioni e, perciò, subisce, ragionevolmente, le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.
Tale ipotesi sopra prospettata ricorre – in difetto di specifiche disposizioni di senso contrario – tra gli avvocati e la Cassa Forense.
Non ne risulta, quindi, alcuna deroga - alla regola generale dell'inapplicabilità, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, del principio dell'automatismo delle prestazioni - ma, addirittura, una conferma.
Il finanziamento della Cassa Forense, in base alle disposizioni normative del decreto di privatizzazione (D.Lgs. n. 509/1994), è affidato, in via esclusiva, alla contribuzione degli iscritti - non essendo ammessi finanziamenti statali – e non consente, quindi, l'erogazione di prestazioni in difetto dei contributi corrispondenti, che ne costituiscono, appunto, l'unica fonte di finanziamento.
Né può pretendere, comunque, di beneficiare della solidarietà categoriale - che connota la forma di previdenza obbligatoria gestita dalla Cassa Forense - l'iscritto che, con le proprie omissioni contributive, si sia sottratto all'obbligo essenziale, imposto dalla stessa solidarietà.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare i principi di cui sopra; infatti, la Cassazione ha ritenuto che "sarebbe irragionevole, ossia contrastante col principio di uguaglianza … parificare la situazione del lavoratore dipendente, che perde benefici previdenziali a causa delle omissioni contributive del datore di lavoro e perciò può costituirsi la rendita … e la situazione del professionista, che per un periodo della sua vita professionale omette di contribuire e più tardi vuole recuperare i benefici perduti trasferendo sull’assicuratore, almeno in parte, il costo dell’operazione" (cfr., in tal senso, Cass., n. 9408/2002 e Cass., n. 11140/2001).


Le norme vigenti, invero, richiedono non solo il mero dato formale dell’iscrizione all’Ente, bensì anche il puntuale adempimento degli obblighi contributivi prescritti a carico di ogni iscritto. Il diritto alla percezione delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa Forense, pertanto, è subordinato, tra l’altro, al versamento integrale di contributi previdenziali per un numero di anni che varia a seconda della prestazione richiesta.
Il Supremo Collegio, in una controversia concernente un trattamento pensionistico della Cassa di previdenza dei geometri, ha affermato, che per il conseguimento della pensione, "occorre – non operando il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali – la sussistenza… oltre che del requisito dell’iscrizione alla Cassa suddetta, anche di quello del versamento effettivo dei contributi per i periodi prescritti” (Cass., Sez. Lavoro, 23 novembre 1990, n. 11283). Altra pronuncia più risalente nel tempo aveva affermato che l’espressione “effettiva iscrizione" alla Cassa va interpretata nel senso che l’iscrizione in tanto può ritenersi effettiva in quanto sia accompagnata dall’esercizio dell’attività professionale con la conseguenza che tale effettività dell’iscrizione condiziona l’efficacia stessa della correlativa contribuzione (Cass., 3 dicembre 1988, n. 6571). Sempre la Corte di Cassazione ha qualificato la perdita delle prestazioni previdenziali come una conseguenza di carattere sanzionatorio dell’evasione contributiva; nella sentenza n. 6340 del 24 marzo 2005, in vertenza avente come parte la Cassa di previdenza dei geometri, si legge, infatti, che "il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale – nel difetto di esplicite norme di legge, che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa  costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni …. Né la prospettata diversità di trattamento … si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza … in considerazione della diversità di situazione esistente tra lavoratore subordinato – al quale non possono essere imputate omissioni contributive del proprio datore di lavoro – e lavoratore autonomo (e segnatamente libero professionista) che – in dipendenza dell’inapplicabilità del principio dell’automatismo – subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico".


In sostanza, non è consentito il riconoscimento della pensione, laddove non risulta versata la contribuzione con i relativi accessori, non trovando applicazione al rapporto tra lavoratore autonomo, qual’è il libero professionista, e l'ente previdenziale, il principio dell'automatismo della prestazione previdenziale,  poiché nel caso di specie il  soggetto  beneficiario della  prestazione  coincide con quello tenuto  al  versamento  della contribuzione (Cass., n. 24882/2014 relativa alla previdenza dei dottori commercialisti).
In tale ottica, può essere utile valutare, in parallelo, il sistema delle assicurazioni sociali, che - nel caso di lacune della normativa speciale relativa - sono disciplinate, in via residuale (ai sensi dell'art. 1886 c.c.), dalle norme generali (di cui al capo XX del Libro IV del codice civile: art. 1882-1932) in materia di assicurazioni private (in tal senso, sia pure con riferimento ad ipotesi diverse da quella in esame, si veda, per tutte, Corte Cost., nn. 163/83, 32/78; Cass., Sez. Un., nn. 6097, 4854/87, 2979, 2980/84, 3750-3761/80; sez. lav. n. 2646/96, 1368/93, 10649/90, 629, 151/89, 4075, 495/88, 798, 7416, 7417, 7479-7489/87, 1602/85, 7562/83, 1926/83, 5172/82, 3273/81, 1899, 260, 257/80).
In materia di assicurazioni sociali, pertanto, al mancato pagamento dei contributi obbligatori - che non sia soggetto, come nella fattispecie in questione, al principio di automatismo delle prestazioni - trova applicazione, in difetto di una disciplina speciale, la disposizione in materia di assicurazioni private (art. 1901 c.c.), che - per il caso di mancato pagamento del premio - prevede la sospensione della garanzia (si veda, per tutte, Cass. n. 15407 del 2000), che si traduce - per quel che qui interessa - nel venire meno del diritto alla prestazione assicurativa (si veda, per tutte, Cass., n. 8027/96).
Pertanto, il mancato pagamento, in favore della Cassa Forense, dei contributi obbligatori relativi allo stesso periodo d'iscrizione al quale va commisurata la pensione, comporta la mancata maturazione del requisito contributivo per l'insorgenza del diritto alla medesima prestazione, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero art. 2 della legge n. 576/1980 e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che regolamento delle prestazioni previdenziali.


Avv. Marcello Bella - Dirigente dell'Ufficio Legale di Cassa Forense

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