IL VANTAGGIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEI PAGAMENTI TRACCIATI - LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

di Filippo Mengucci

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Il meccanismo della fatturazione elettronica, concepito dal legislatore per favorire la lotta all’evasione, è stato accompagnato anche da un incentivo consistente nel vantaggio in termini di protezione del contribuente “virtuoso” dagli accertamenti fiscali nel momento in cui si rendono trasparenti all’Amministrazione i documenti fiscali emessi e tracciati i pagamenti.

Nel dettaglio, trattasi della riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’emissione di avvisi di accertamento per il comparto Iva e per quello delle imposte dirette.

Nel dare attuazione alle regole dettate dal D.Lgs n. 127/2015, il D.M. datato 04.08.2016 ha disciplinato i requisiti per beneficiare della decadenza anticipata dall’accertamento, individuando i tre presupposti per l’ efficacia dell’agevolazione, andando oltre quanto era stato stabilito con il citato D.Lgs 127, il quale si limita a subordinare la riduzione dei termini accertativi unicamente alla garanzia della tracciabilità dei pagamenti, e precisamente:

  1. Pagamenti tracciabili
  2. Redditi dichiarati
  3. Comunicazione in dichiarazione.

Dal 2019 la fatturazione elettronica tra privati, com’è noto, è divenuto un obbligo generalizzato, senza abrogazione della citata disposizione premiale. Fino ad oggi la compressione dei termini di accertamento è divenuto un riconoscimento verso quei soggetti che si impegnano a tracciare incassi e pagamenti oltre la soglia di rilevanza di 500 euro.

Con una recente risposta ad interpello n. 404 del 02.08.2022, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’attenzione sulla riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti prevista per quei contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni superiori a 500 euro ciascuna.

Tale agevolazione può essere riconosciuta solo a coloro che documentano le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi e che assicurano la tracciabilità dei pagamenti.

Quest’ultima può essere eseguita incassando o pagando ad esempio tramite bonifico bancario o postale, assegno circolare bancario o postale, recante la clausola di trasferibilità, carta di credito o di debito.

Alle modalità di esecuzione di pagamenti e incassi è necessario prestare massima attenzione perché il beneficio non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciabili.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che è possibile fruire del beneficio anche con altri strumenti di pagamento, quali RI.BA. e MAV, che soddisfino i criteri di tracciabilità in quanto identificano sia le parti coinvolte che il credito, oggetto del pagamento.

All’ulteriore quesito relativo a soggetti in regime forfettario, L’AdE ritiene che la ricezione di documenti cartacei, emessi da soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica (soggetti forfettari collocati sotto soglia dei 25 mila euro), non ostacoli l’applicazione della misura di favore in esame, a patto che il beneficiario dell’agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

D’altronde non avrebbe senso escludere i suddetti strumenti di pagamento in quanto sono ampiamente diffusi per la gestione di incassi e pagamenti con clienti e fornitori.

Si rammenta che in tali casi, il possesso dei requisiti, affinché abbia efficacia ai fini della riduzione dei termini di accertamento, deve necessariamente essere evidenziato in fase di dichiarazione dei redditi per l’annualità in cui si intende invocare il beneficio con compilazione di apposito quadro come segue:

RS 136 per le persone fisiche Modello redditi PF,

RS 136 per le società di persone e studi associati Modello Redditi SP

e RS 269 per le persone giuridiche STP Modelli Redditi SC.


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