IL “NUOVO DIRITTO” DEL LAVORATORE ALLA RENDITA VITALIZA PER I CONTRIBUTI NON VERSATI E PRESCRITTI
01/04/2025
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La disciplina della rendita vitalizia di cui all'art.13 l.n.1338/1962 è stata modificata dalla legge 13 dicembre 2024 n.203 (c.d. Collegato Lavoro), che ha introdotto il diritto imprescrittibile del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia per i contributi omessi dal datore di lavoro e ormai prescritti, con onere finanziario a proprio carico.
Tale diritto è previsto dal “nuovo” comma 7 dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 sulla rendita vitalizia,il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
Dalla nuova disposizione legislativa ne consegue che la richiesta di rendita vitalizia da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico, non è soggetta a prescrizione.
Il diritto di richiedere la rendita vitalizia di cui al "nuovo" comma 7, art. 13 L. n. 1338 del 1962, quindi, è un diritto proprio del lavoratore, che può essere esercitato esclusivamente dallo stesso o dai suoi superstiti, a condizione che sia intervenuta la prescrizione decennale sia del diritto di richiederla da parte del datore di lavoro, sia dell'omologo diritto del lavoratore di richiederla in sostituzione del datore di lavoro.
Occorre infatti evidenziare che la Suprema Corte con giurisprudenza consolidata (fra le tante, Cass. sez.un. 14.9.2017 n.21302) aveva affermato che il diritto del lavoratore di vedersi costituire a spese del datore di lavoro la rendita vitalizia di cui all'art.13, comma 5, l.n.1338/1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'Inps.
Dato che il lavoratore, in base al “nuovo” comma 7 dell’art.13 l.n.1338/1962 (introdotto dalla l.n.230/2024), potrà costituire una rendita vitalizia solo nel caso in cui si sia prescritto il diritto di richiederla da parte del datore di lavoro (art.13 comma 1) o dal lavoratore in sua sostituzione (art.13, comma 5), occorre individuare l’esatto termine prescrizionale di tale diritto.
Sul punto, è intervenuta la circolare INPS n.48/2025 con cui l'INPS chiarisce che il diritto di richiedere la rendita vitalizia (da parte del datore di lavoro o dal lavoratore in sua sostituzione) si prescrive nel termine di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi INPS che il datore di lavoro inadempiente avrebbe dovuto versare e non ha versato.
Pertanto, solamente dopo dieci anni decorrenti dall'intervenuta prescrizione dei contributi, il lavoratore (o i suoi superstiti) potranno richiedere senza limiti di tempo una rendita vitalizia, al fine di riscattare i periodi di lavoro per cui non è stata versata la contribuzione.
La circolare specifica, inoltre, che qualora l’istanza per la rendita vitalizia sia presentata dal lavoratore e non risulti decorso il termine prescrizionale di dieci anni, l’istanza verrà considerata come se fosse stata inoltrata ai sensi dell’art. 13 comma 5 (e cioè dal lavoratore in sostituzione del datore di lavoro). In tal caso, la richiesta dovrà contenere la documentazione attestante l’intimazione del lavoratore al datore di lavoro di sostituirsi ad egli nella costituzione della rendita vitalizia, salvo il risarcimento del danno, nonché la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro (cfr. paragrafo 6 circolare INPS n. 48 del 24 febbraio 2025.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia presentato "in via esclusiva" l'istanza di rendita vitalizia dopo il termine di prescrizione decennale, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 che ha riconosciuto tale diritto "esclusivo" del lavoratore, la circolare INPS n.48/2025 chiarisce che tale istanza sarà considerata come inoltrata ai sensi del comma settimo dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 e definita d'ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore di tale comma (12 gennaio 2025), con onere fiscale a carico del lavoratore calcolato da tale data.