IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E LA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

di Livio Galla

Stampa la pagina
foto

È possibile licenziare un dipendente per giustificato motivo oggettivo al termine del periodo di Cassa integrazione straordinaria?

Il quesito è tutt’altro che banale, soprattutto nel periodo storico attuale in cui molte aziende hanno usufruito degli ammortizzatori sociali a causa della pandemia e ora si vedono costrette a ridurre il personale, senza sapere esattamente quale procedura adottare tra licenziamento individuale e mobilità.

Il problema si pone soprattutto per quelle aziende che, nel momento in cui erano state ammesse al trattamento di integrazione salariale occupavano più di 15 dipendenti, mentre al termine della procedura si ritrovano al di sotto della soglia. Come procedere, dunque, in questi casi?

La procedura di licenziamento collettivo, come chiarito dalla legge n. 223/1991, ricorre in due ipotesi distinte: la prima è quella prevista dall’art. 24, per cui è possibile procedere con il licenziamento collettivo qualora l’impresa occupi più di 15 dipendenti e intenda procedere con almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni; la seconda fattispecie è disciplinata dall’art. 4 della stessa legge e si differenzia dalla prima in quanto la c.d. mobilità è connessa alla preventiva ammissione dell’impresa ad un periodo di cassa integrazione straordinaria e si applica anche in caso di insussistenza dei predetti requisiti numerici (cfr. Corte d’Appello L’Aquila del 13.04.2017). 

In altre parole, qualora nella fase conclusiva di fruizione della CIGS, il datore di lavoro si renda conto dell’impossibilità di reimpiegare in azienda tutti o parte dei lavoratori sospesi, può procedere con la riduzione del personale tramite lo strumento del licenziamento collettivo, anche qualora intenda licenziare un solo dipendente. Il limite occupazione dei 15 dipendenti non deve pertanto sussistere nel momento in cui vengono attuati i licenziamenti, se il recesso avviene nell’ambito di una procedura di intervento straordinario di integrazione salariale

Quanto appena affermato coincide con l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro tramite un Interpello datato 19.10.2012, dove si legge

si ritiene che, in caso di procedura di mobilità avviata ex art. 4 della L. n. 223/1991, qualora nel corso dell’attuazione del programma di CIGS , approvato per le causali di intervento di cui all’art. 1 della L. n. 223/1991, l’impresa ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, il requisito dimensionale (superiore a 15 dipendenti per l’industria, 50 dipendenti per il commercio ecc.) sia richiesto solo al momento della presentazione della richiesta di ammissione al relativo intervento straordinario di integrazione salariale, con riferimento alla media occupazionale del precedente periodo semestrale, ex art. 1 L. n. 223/1991. Il documento fa esplicito riferimento alla distinzione, già richiamata sopra, tra licenziamento collettivo ex art. 24 e collocazione in mobilità ex art. 4. 

In quest’ultimo caso, infatti, non è previsto alcun requisito dimensionale. Di conseguenza, l’impresa dovrà avvalersi del licenziamento collettivo anche qualora durante o al termine della CIGS il livello occupazionale sia sceso al di sotto del limite dei 15 dipendenti. 

La ratio dell’intervento del Ministero (finora mai smentito) attiene al principio di non discriminazione: in effetti, se l’impresa ha richiesto l’intervento straordinario non sarà in grado, presumibilmente, di garantire il completo reimpiego dei dipendenti, per cui riconoscere il trattamento di mobilità e le relative garanzie solo a quei lavoratori in forza in un momento in cui l’impresa occupava più di 15 dipendenti non garantirebbe la parità di trattamento tra lavoratori licenziati in periodi diversi. 

La giurisprudenza di legittimità non ha sconfessato tale assunto, che risulta invero confermato da alcune pronunce di merito. Ad esempio, il Tribunale di Roma ha cosi statuito:

una volta prescelta la strada del licenziamento collettivo, non essendo risultato sufficiente il ricorso allo strumento dell’integrazione salariale per il superamento della crisi, non vi è spazio per l’intimazione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo” (sentenza del 16.10.2015). 

Questo vale a maggior ragione quando le motivazioni del licenziamento individuale altro non sono se non la riedizione delle motivazioni poste alla base della procedura di licenziamento collettivo, vale a dire la crisi aziendale.

Proprio per questo motivo, è altresì sconsigliato procedere con licenziamenti individuali nei mesi immediatamente successivi alla chiusura della cassa integrazione, quando il motivo del recesso attiene alla situazione di crisi aziendale che aveva giustificato l’ammissione al trattamento di integrazione salariale. 


Altri in DIRITTO

Potrebbe interessarti anche