IL DECRETO LEGISLATIVO SULLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA FA CALARE IL SIPARIO SULLE INDAGINI-SPETTACOLO

di Lorena Puccetti

Stampa la pagina
foto

D.lgs. n. 188/2021 : presunzione d'innocenza cosa cambia 

E’ in vigore dal 14 dicembre il d.lgs. n. 188/2021 che, recependo una Direttiva UE, introduce alcune disposizioni tese al rafforzamento della «presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

In ordine al primo aspetto, il fulcro del decreto consiste nella disciplina relativa alla diffusione delle informazioni riguardanti i procedimenti penali e gli atti di indagine.

In tal senso, l’art. 2 dispone che

«è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

In caso di violazione del divieto l’interessato, oltre ad avere diritto al risarcimento del danno, può chiedere la rettifica della dichiarazione e, in caso di inottemperanza dell’autorità, può agire ex art. 700 c.p.c., chiedendo al tribunale di disporre la pubblicazione della rettifica.

Va precisato che il divieto è rivolto alle autorità pubbliche in generale e quindi, oltre ai magistrati, a qualsiasi autorità investita di potestà pubblicistiche.

Dunque, ai funzionari pubblici e agli esponenti della politica non saranno più consentite esternazioni sulle indagini in corso nelle quali un indagato venga additato come colpevole.

Per converso, posto che l’art. 2 non riguarda i privati ed in particolare gli organi di informazione, il decreto non incide direttamente sul fenomeno dei processi mediatici. Inoltre, il provvedimento inserisce alcune rilevanti novità nel testo dell’art. 5 del vigente d.lgs. n. 106/2006.

Detto articolo, dispone che i rapporti con gli organi di informazione competono esclusivamente al procuratore della Repubblica o a un magistrato dell’ufficio appositamente delegato.

L’art. 3 del nuovo decreto aggiunge che la diffusione di notizie può avvenire esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa e a condizione che «risulti strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini» o ricorrano «altre specifiche ragioni di interesse pubblico».

La decisione di procedere a conferenza stampa, comunque, è assunta con atto motivato «in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fornire informazioni, con le medesime modalità, sugli atti di indagine compiuti soltanto se autorizzati dal procuratore con atto motivato.

Al di fuori di questi canali ufficiali, non è consentito dare ulteriori notizie ai cronisti. In ogni caso, le informazioni devono essere diramate in modo da assicurare alla persona sottoposta ad indagini o all’imputato il diritto

«a non essere indicati come colpevoli» fino a quando la colpevolezza non sia stata definitivamente accertata. Infine, il comma 3-ter precisa che nei comunicati stampa e nelle conferenze è fatto divieto «di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza».

In pratica, nei comunicati ufficiali i procedimenti non potranno più essere denominati con appellativi dal tenore colpevolista. Anche in questo caso, la norma non si rivolge agli organi di stampa, ma l’attribuzione alle inchieste di nomignoli denigratori espone, d’ora in poi, i giornalisti ad un maggiore rischio di incorrere in azioni legali. Si osserva che rispetto a quanto era già stabilito dall’art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, il nuovo decreto non ha apportato novità radicali, fatto salvo il divieto di intitolare le inchieste giudiziarie con denominazioni scandalistiche.

Criticabile, inoltre, è stata la scelta di legittimare le conferenze stampa e quella di lasciare un eccessivo margine di discrezionalità ai procuratori i quali possono consentire la diffusione delle informazioni sul generico presupposto delle “ragioni di interesse pubblico”.

Tuttavia, il decreto è espressione di un’importante presa di posizione culturale. Infatti, gli artt. 114 e 329 c.p.p., in tema di divieto di pubblicazione di atti e di obbligo del segreto, sono finalizzati a impedire che la divulgazione di notizie rechi nocumento alle indagini in corso e al contempo a evitare che il giudice del dibattimento possa essere influenzato nella propria decisione.

Quanto al d. lgs. n. 106/2006, il cui citato art. 5 è rimasto sinora lettera morta, la sua originaria ratio era quella di precisare le regole di condotta all’interno degli uffici del pubblico ministero nel rispetto dei rapporti gerarchici. Il nuovo decreto, invece, è il segno di un cambiamento storico posto che il suo scopo è dichiaratamente quello di tutelare la persona indagata o imputata.

Per la prima volta, è stato sancito il diritto dell’indagato a non subire la spettacolarizzazione dell’indagine che, di per sé, lede la reputazione e compromette la serenità della difesa. Il provvedimento rappresenta quindi un deciso passo in avanti verso la concreta attuazione del principio, non solo europeo ma anche costituzionale, della presunzione d’innocenza.


Altri in DIRITTO