I COMPENSI PER LA FASE CAUTELARE DEBBONO ESSERE QUANTIFICATI SEPARATAMENTE DA QUELLI DEL MERITO
24/02/2025
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Nel processo civile, è indiscutibile che il giudizio cautelare possieda una propria autonomia, strutturale e funzionale, rispetto al processo di merito a cui accede.
Caratterizzato da celerità e sommarietà di giudizio, il procedimento cautelare segue le sue specifiche regole, dettagliatamente disciplinate dagli artt. 669-bis c.p.c. e seguenti. La decisione sulla misura cautelare non pregiudica il merito della causa, né realizza un giudicato nell’ambito della controversia di merito.
Il procedimento cautelare serve a garantire, ove necessario, l'effettività della tutela giurisdizionale in attesa della decisione definitiva.
Questa stessa riconosciuta autonomia del processo cautelare impronta il presupposto della decisione recentemente espressa, con l’ordinanza n. 3180 dell’8 febbraio 2025, dalla Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con cui i giudici di legittimità hanno affermato che i compensi per l’attività svolta dal difensore nella fase cautelare devono essere liquidati separatamente rispetto a quanto spettante per la difesa nella fase di merito.
L’occasione è stata fornita dall’esigenza di pronunziarsi sul ricorso proposto avverso la decisione con cui il giudice a quo aveva operato una irrituale commistione tra i due diversi contenziosi (il giudizio ordinario e il procedimento cautelare), in violazione del dettato normativo che impone autonomia processuali tra le due distinte fasi e speculare distinto regolamento degli oneri difensivi.
Per giungere a questo arresto, gli Ermellini hanno preso spunto dal riaffermato principio di diritto secondo cui «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (Cass. 20935/2017; 19623/2016 e 24890/2011).
Ciò posto, la Corte Suprema ha affermato che la medesima ratio deve essere mutuata anche per distinguere e liquidare separatamente gli oneri della fase cautelare rispetto a quella del merito.
Solo procedendo in tal modo, il giudice consente alle parti di verificare i criteri di calcolo applicati per liquidare le spese processuali e comprendere i criteri per operare eventuali riduzioni delle somme dovute.
Questo perché, come detto, il giudizio cautelare è caratterizzato da una sua specifica autonomia rispetto al merito della lite ed è regolato da una specifica quantificazione “tariffaria”, espressamente prevista per le prestazioni giudiziali civili dal prospetto n. 10 delle “TABELLE PARAMETRI FORENSI” di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, sul punto ribadite anche dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (attualmente vigente).